TITOLO IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Art. 49 - Istituzione della tariffa - 1. [ Rif. 2 ] La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 come sostituito dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ed al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

   1-bis. [ Rif. 3 ] Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.

   2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa.

   3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

   4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

   4-bis. [ Rif. 4 ] A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

   5. [ Rif. 1 ] Il Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

   6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

   7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione del presente decreto.

   8. La tariffa è determinata dagli Enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

   9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

   10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

   11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

   12. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.

   13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

   14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

   15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l’obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .

   16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

   17. È fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .

 


Note esplicative:

Rif. 1 - Il comma 5 dell'articolo 49 è stato così modificato dal comma 27 dell'art.1 della legge 426/98.

Rif. 2 - Il comma 1 dell'articolo 49 è stato così modificato dal comma 28 dell'art. 1 della Legge 426/98 e dall'art. 33 della legge 488/99.

Rif. 3 - Il comma 1-bis dell'articolo 1 è stato aggiunto dall'art. 33 della legge 488/99.

Rif. 4 - Il comma 4-bis dell'articolo 1 è stato aggiunto dall'art. 33 della legge 488/99.