Art.
49 -
Istituzione della tariffa -
1. [ Rif.
2 ] La tassa per
lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del Titolo III
del Testo unico della finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175 come sostituito dall’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ed al Capo III del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 , è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime
transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i
comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.
1-bis. [ Rif. 3 ] Resta, comunque, ferma la
possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione
della tariffa ai sensi del comma 16.
2. I costi
per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette a uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una
tariffa.
3. La
tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca
locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza
dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale.
4. La
tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
4-bis. [ Rif. 4 ] A decorrere dall'esercizio
finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i
comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5.
[ Rif.
1 ] Il Ministro
dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale
applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale
raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La
tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La
tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa
nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall’applicazione del presente decreto.
8. La
tariffa è determinata dagli Enti locali, anche in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio.
9. La
tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del
relativo disciplinare.
10. Nella
modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche
e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad
eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a
carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità
degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le
successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del
tasso di inflazione programmato.
12.
L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati
dai Comuni che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.
13. La
tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla
tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti stessi.
15. La
riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con
l’obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
16. In via
sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del
termine di cui al comma 1.
17. È fatta
salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .
Note
esplicative:
Rif.
1 - Il comma
5 dell'articolo 49 è stato così modificato dal comma 27 dell'art.1 della legge
426/98.
Rif.
2 - Il comma
1 dell'articolo 49 è stato così modificato dal comma 28 dell'art. 1 della Legge
426/98 e dall'art. 33 della legge 488/99.
Rif.
3 - Il comma
1-bis dell'articolo 1 è stato aggiunto dall'art. 33 della legge
488/99.
Rif.
4 - Il comma
4-bis dell'articolo 1 è stato aggiunto dall'art. 33 della legge
488/99.