Art. 44
- Beni durevoli - 1. [ Rif.
1 ] I beni
durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono
essere consegnati a un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene
durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese
pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a
cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle
priorita' stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono
provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli
consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di
programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che
producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in
qualità di importatori, e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la
raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per
le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
b) l’individuazione di centri di
raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei
materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non
recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3.
[ Rif.
12 ] Al
fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i
produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di
categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi
dell’articolo 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le
proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma
non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della
tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei
formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui
agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si
manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni
oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere
introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La
cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e
con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all’atto della
restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo
ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un
rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che,
contestualmente all’acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un
bene durevole di tipologia equivalente o documentino l’avvenuto restituzione
dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase
di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle
disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e
congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d’aria.
Art.
45 -
Rifiuti sanitari - 1. Il
deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che
comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni.
Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può
raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.
2. Al
direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la
sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al
conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto
di smaltimento.
3.
[ Rif.
2 ] I rifiuti di
cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti
autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per
lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il
Presidente della Regione d’intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro
dell’ambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche
in discarica controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione
dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta
giorni.
4.
[ Rif.
3 ] Con decreto
del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di
raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei
rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti
di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per
assicurare una corretta gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di
rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie
di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della
struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative
di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell’impianto compete
la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
Art. 46
-[ Rif.
4 ] Veicoli a motore e rimorchi - 1.
[ Rif.
5 ] Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa
in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione,
autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono
ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2.
[ Rif.
6 ] Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione
può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora
intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un
altro.
3.
[ Rif.
7 ] I veicoli a
motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e
quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del
Codice civile , sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi
e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.
4.
[ Rif.
8 ] I centri di
raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del
veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la
data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalità
del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché
l’assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o
del titolare della succursale dell’impegno a provvedere direttamente alle
pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5.
[ Rif.
9 ] Dal 30 giugno
1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e
dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare
del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale
senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A
tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da
parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o
il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta
consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di
proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA
che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il
possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo
dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà
dello stesso.
6-bis.
[ Rif.
10 ] I gestori di
centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case
costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere
i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter.
[ Rif.
10 ] Gli estremi
della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti
agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata
e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater.
[ Rif.
10 ] Agli stessi
obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili dei centri
di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo
159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del
veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
6-quinquies.
[ Rif.
10 ] All'articolo
103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "la
distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole: "la cessazione della
circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla
demolizione.
7. È
consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei
veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza
dei veicoli.
8. Le parti
di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti
alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122 , e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
.
9.
L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle
imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture
rilasciate al cliente.
10. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche
relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di
messa in sicurezza e all’individuazione delle parti di ricambio attinenti la
sicurezza di cui al comma 8.
Art.
47 -
Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti - 1.
È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli
oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la
personalità giuridica di diritto privato.
2. Il
Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto approvato con
decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Il
Consorzio:
a) assicura la raccolta, il
trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi
vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la
rigenerazione;
c) promuovere lo svolgimento di
indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente
e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e
riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le
deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese
partecipanti.
5.
Partecipano al Consorzio:
a) [ Rif.
11 ] le imprese
che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
b) le imprese che riciclano e
recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di
categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio
di oli e grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote
di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la
capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva
complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
categoria.
7. La
determinazione e l’assegnazione delle quote compete al consiglio di
amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto
stabilito dallo statuto.
8. Nel caso
di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e
aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti
stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può nei limiti e nei modi
determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private
contratti per l’assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le
risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività
svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del
fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a
carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per
uso alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per
garantire l’equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
10. Il
Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell’ambiente e al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato il bilancio preventivo e
consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una
relazione tecnica sull’attività complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e
dai singoli consorziati.
11. A
decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto
di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività detiene oli e
grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
12.
Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al
Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a
stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti
in materia di smaltimento.
Art. 48
- Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in
polietilene - 1. [ Rif.
13 ] Al fine di
ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è
istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene,
esclusi gli imballaggi di cui all’articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d),
i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2.
[ Rif.
14 ] Al Consorzio
partecipano:
a) i produttori e gli importatori di
beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in
polietilene;
c) le associazioni nazionali di
categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto
e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e
recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il
Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a
base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di
riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso
dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il
riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene ;
c) promuove la valorizzazione delle
frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l’informazione degli
utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette
di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l’eliminazione dei
rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni
contro l’inquinamento.
4. Nella
distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può ricorrere a forme di
deposito cauzionale.
5. I mezzi
finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attività
svolte dal Consorzio;
b) dai contributi dei soggetti
partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del
fondo consortile.
6. Le
deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti
partecipanti.
7. Il
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli
obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei
predetti obiettivi può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi sull’importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed
importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di beni di
polietilene per il mercato interno.
8. Il
Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed
è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
9. A
decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto
di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti
di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.
Note
esplicative:
Rif.
1 -
L'articolo 44, comma 1 è stato così modificato dall'art. 6 comma 1 del D.lgs.
389/97.
Rif.
2 -
L'articolo 45, comma 3 è stato così modificato dall'art. 6 comma 2 del D.lgs.
389/97.
Rif.
3 -
L'articolo 45, comma 4, lettera b) è stato così modificato dall'art. 6 comma 3
del D.lgs. 389/97.
Rif.
4 - La
rubrica dell'articolo 46 è stata così così modificata dall'art. 6 comma 4 del
D.lgs. 389/97.
Rif.
5 -
L'articolo 46, comma 1 è stato così modificato dall'art. 6 comma 5 del D.lgs.
389/97.
Rif. 6
- L'articolo
46, comma 2 è stato così modificato dall'art. 6 comma 6 e 7 del D.lgs. 389/97.
Rif.
7 -
L'articolo 46, comma 3 è stato così modificato dall'art. 6 comma 8 e 9 del
D.lgs. 389/97.
Rif.
8 -
All'articolo 46, comma 4 è stato così modificato dall'art. 6 comma 10 del D.lgs.
389/97.
Rif.
9 -
L'articolo 46 comma 5 è stato così modificato dall'art. 6 comma 11 del D.lgs.
389/97.
Rif.10 - I commi 6-bis, 6-ter, 6-quater
e 6-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 6 comma 12 del D.lgs.
389/97.
Rif.
11 -
L'articolo 47, comma 5 è stato così modificato dall'art. 6 comma 13 del D.lgs.
389/97.
Rif.
12 -
L'articolo 44 comma 3 è stato così modificato dal comma 15 dell'art. 1 della
Legge 426/98.
Rif.
13 - Il
comma 1 dell'articolo 48 è stato così modificato dal comma 22 dell'art. 1 della
Legge 426/98.
Rif.
14 - La
decorrenza degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 48 è stata differita
al 31 marzo 2004 dall'art. 10 del Dl 355/2003 convertito con modificazione in
legge dalla Legge 47/2004