Art.
34 -
Ambito di applicazione - 1.
Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare
un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento
del mercato e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni
e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La
disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi
immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal
loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici,
negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i
materiali che li compongono.
3. Restano
fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli
relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti
imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti
pericolosi.
4.
[ Rif.
1 ] I requisiti
per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente Titolo non si
applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 31
dicembre 1994.
5. Per un
periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente Titolo è consentita l’immissione sul mercato di
imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme
vigenti.
Art.
35 -
Definizioni - 1. Ai fini
dell’applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto,
composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a
perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o
imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o
imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto
di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al
consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali
nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le
caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o
imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di
imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al
trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni
imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di
imballaggio: le attività di gestione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in
particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti,
della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle
sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione,
nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione,
dell’utilizzazione e della gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione
nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il
suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di
nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito,
con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che
consentano il riempimento dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato
diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un
processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione
originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione
del recupero di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da
imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall’allegato C al presente
decreto;
m) recupero di energia:
l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre
energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero
di calore;
n) riciclaggio organico: il
trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di
microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei
rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di
metano, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non può essere
considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti
operazioni di cui all’allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori
di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli
addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i
distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di
materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di
imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i
distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
s) pubbliche amministrazioni e
organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli Enti che gestiscono il servizio
di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle
forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , o loro concessionari;
t) consumatore: l’utente finale che
acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo
ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici
interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i
mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all’articolo 37.
Art.
36 -
Criteri informatori dell’attività di
gestione dei rifiuti di imballaggio - 1. L’attività di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi
generali:
a) incentivazione e promozione della
prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura
economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere
lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e
l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi
riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e
del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti
di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare
l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti
di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di
recupero dei rifiuti di imballaggi;
c-bis) [ Rif.
2 ]
l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o
azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici
interessati.
2. Al fine
di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al
principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo il
principio della "responsabilità condivisa", l’attività di gestione dei rifiuti
di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di
ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della
valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai
produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi
immessi sul mercato nazionale e che la Pubblica amministrazione organizzi la
raccolta differenziata;
b) promozione di forme di
cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli
imballaggi, ed in particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione
degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta
differenziata da parte del consumatore.
3. Le
informazione di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di
raccolta e di recupero disponibili;
b) [ Rif.
3 ] il ruolo
degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di
riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti
sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani
di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
4.
[ Rif.
4 ] In conformità
alle determinazioni assunte dalla Commissione dell’Unione Europea, con decreto
del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare
necessarie nell’applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con
particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e
prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso.
Qualora siano interessati aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di
concerto con il Ministro della sanità.
5.
[ Rif.
5 ] Tutti gli
imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in conformita' alle determinazioni
adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la
raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché
per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali
degli imballaggi.
Art.
37 -
Obiettivi di recupero e di riciclaggio - 1. Per conformarsi ai principi di cui
all’articolo 36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi
finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati
nell’allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire
il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a
partire dal 1° gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i
soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70 , i dati di rispettiva competenza, riferiti all’anno solare
precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale per
tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la
quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all’ANPA
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 . Le
predette comunicazioni possono essere presentate dai Consorzi di cui
all’articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle
associazioni di categoria per gli utilizzatori.
3. Qualora
gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non siano
raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, alle diverse tipologie di materiali di
imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di
carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli
obiettivi, il cui introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per
essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del
ministero dell’ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la
prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggio nell’ambito del Programma Triennale dell’ambiente.
4.
[ Rif.
6 ] Gli obiettivi
di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul
territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al
netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati in conformita' alla normativa
comunitaria con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria
del commercio e dell’artigianato.
5. Il
Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato notificano alla Commissione dell’Unione Europea, ai sensi e
secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della Direttiva 94/62/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , la relazione
sull’attuazione delle disposizioni del presente Titolo accompagnata dai dati
acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono
adottare nell’ambito del Titolo medesimo.
5-bis. [ Rif.
7 ] Il Ministro
dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi
adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3
febbraio 1997.
Art.
38 -
Obblighi dei produttori e degli
utilizzatori - 1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili
della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei propri prodotti.
2.
[ Rif.
19 ] Nell’ambito
degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori
adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi. A tal fine i
produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41. Per gli utilizzatori che
partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui
all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione
dei rifiuti di imballaggio.
3. Per
adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della
ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari su superfici private, nonché all’obbligo del ritiro, su
indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, dei
rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo,
possono:
a) organizzare autonomamente la
raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
b) aderire ad uno dei Consorzi di
cui all’articolo 40;
c) mettere in atto un sistema
cauzionale.
4. Ai fini
di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli
imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e
terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore
e con lo stesso concordato.
5. I
produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all’articolo 40 devono
dimostrare all’Osservatorio di cui all’articolo 26, entro novanta giorni dal
termine di cui al comma 3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il
ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione
della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi
e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali
degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
6. I
produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’articolo 40 devono inoltre
elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41
un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per
l’elaborazione del programma generale di cui all’articolo 42.
7. Entro il
31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui
all’articolo 40, sono tenuti a presentare all’Osservatorio sui rifiuti di cui
all’articolo 26 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma
specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il
raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento
della normativa.
8. I
produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati
a partecipare ai Consorzi di cui all’articolo 40, fatti salvi l’obbligo di
corrispondere i contributi pregressi e l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 54.
9. Sono a
carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati
e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi
usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari.
10. La
restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il
conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri
economici per il consumatore.
Art.
39 -
Raccolta differenziata e obblighi della
Pubblica amministrazione - 1. La Pubblica amministrazione deve
organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al
consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati
dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la
copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del
contesto geografico;
b) la gestione della raccolta
differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento
con la gestione di altri rifiuti.
2.
[ Rif.
8 ] Nel caso in
cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 le attività di raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche o la possono
integrare se insufficiente.
2-bis. [ Rif.
9 ] La
pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali
provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di
imballaggi e altri prodotti.
2-ter.
[ Rif.
9 ] I Ministeri
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la
pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di
informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).
2-quater.
[ Rif.
9 ] Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei
numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate
di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea
le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi
alle predette norme armonizzate.
Art.
40 -
Consorzi - 1. Al fine di
razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei
rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, e il ritiro, su
indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, dei
rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza
ed economicità, i produttori che non provvedono ai sensi dell’articolo 38, comma
3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di
materiale di imballaggi.
2. I
Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono
retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. I mezzi
finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai
proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.
4.
[ Rif.
10 ] Ciascun
Consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio nazionale imballaggi ed
all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di
prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di
cui all’articolo 42.
5. Entro il
31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all’articolo 41 l’elenco degli associati ed una relazione
sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti
nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
Art.
41 -
Consorzio Nazionale
Imballaggi - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di
recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l’attività
di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, il
Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il
CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le
Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali
in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la
selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche
amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera
a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti
selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) [ Rif.
11 ] elabora ed
aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli
38, comma 6, e 40, «comma 4», il Programma generale per la prevenzione e la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con
le Regioni e gli Enti locali per favorire il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l’attuazione;
e) assicura la necessaria
cooperazione tra i Consorzi di cui all’articolo 40, anche eventualmente
destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h),
una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le
percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma
generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato
E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la
parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli
obiettivi di recupero; [ Rif. 22 ]
f) garantisce il necessario raccordo
tra l’amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le
pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini
dell’attuazione del Programma generale;
h) [ Rif. 23 ] ripartisce tra i produttori e gli
utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del
recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta
differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia
del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle
quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna
tipologia di materiale.
3. Il
CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l’ANCI
al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale
tra produttori, utilizzatori e Pubblica amministrazione. In particolare, tale
accordo stabilisce:
a) [ Rif.
12 ] l’entità dei
costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai
Comuni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed
economicità di gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa
di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti
a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei
rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio
e di recupero.
4. L’accordo
di programma di cui al comma 3 è trasmesso all’Osservatorio nazionale sui
rifiuti di cui all’articolo 26, che può richiedere eventuali modifiche ed
integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini
della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal
calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6.
[ Rif. 20 ] Il CONAI ha personalità giuridica
di diritto privato ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua
attività con i proventi delle attività e con i contributi dei consorziati.
7.
[ Rif. 21 ] Abrogato.
8. Al
Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un
rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell’ambiente e dal
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
9.
[ Rif.
13 ] I Consorzi
obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
previsti dall’articolo 9-quater, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , cessano di
funzionare all’atto della costituzione del Consorzio di cui al comma 1 e
comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei Consorzi
obbligatori di cui all’articolo 9-quater, del decreto legge 9 settembre 1988, n.
397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , ed in
particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre
1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al
loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno
destinati ai costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei
rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della
relativa tipologia di materiale.
10. In caso
di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla
costituzione dello stesso, il Ministro dell’ambiente e il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato nominano d’intesa un
commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
articolo.
10-bis. [ Rif.
17 ] In caso di
mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonchè le condizioni e le
modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori.
Art. 42
- Programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 1. [ Rif.
14 ] Sulla base
dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40,
comma 4, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento
alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai
seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei
rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione
della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di
imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione
della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di
imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle
caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare
più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di
recupero e riciclaggio.
2. Il
Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di
ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e
nell’ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la
percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di
recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) [ Rif.
18 ] Abrogata
3.
[ Rif.
15 ] Il Programma
generale è trasmesso per il parere all’Osservatorio sui rifiuti di cui
all’articolo 26 ed è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI. Con la medesima procedura si provvede
alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma.
4. Nel caso
in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di centoventi
giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo
41, e, successivamente, dall’inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso è
elaborato in via sostitutiva dall’Osservatorio di cui all’articolo 26. In tal
caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai
sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni .
5. I piani
regionali di cui all’articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo
relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in
attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.
Art. 43
- Divieti - 1. È vietato lo smaltimento
in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli
scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti
di imballaggio.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di
raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla
stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal
commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in
raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
3.
[ Rif.
16 ] A decorrere
dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti
agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità
ai requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall’Allegato F al
presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti
i predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme
armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate,
alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4. È vietato
immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli
imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di
concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in
peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30
giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30
giugno 2001.
5. Con
decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell’Unione
europea:
a) le condizioni alle quali i
livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali
riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e
controllata;
b) le tipologie di imballaggio
esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).
Note
esplicative:
Rif. 1 - L'articolo 34, comma 4 è stato
così modificato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 2 - La lettera c-bis dell'articolo
36, comma 1 è stata aggiunta dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 3 - L'articolo 36, comma 3, lettera
b) è stata così modificata dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 4 - L'articolo 36, comma 4 è stato
così modificato dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 5 - L'articolo 36, comma 5 è stato
così modificato dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 6 - L'articolo 37, comma 4 è stato
così modificato dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 389/97. L'ultimo periodo del
comma 5 dell'articolo 36 è stato soppresso dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14.
Il periodo soppresso era:
«Fino alla definizione
del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i
liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.»
Rif. 7 - Il comma 5-bis dell''articolo
37 è stata aggiunto dall'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 8 - L'articolo 39, comma 2 è
stato così modificato dall'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 389/97. Successivamente è
stato modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.
Rif. 9 - I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell'articolo 39 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 9 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 10 - L'articolo 40, comma 4 è stato
così modificato dall'art. 5, comma 10 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 11 - L'articolo 41, comma 2, lettera
c) è stato così modificato dall'art. 5, comma 11 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 12 - L'articolo 41, comma 3, lettera
a) è stato così modificato dall'art. 5, commi 12 e 13 del D.Lgs
Rif. 13 - L'articolo 41, comma 9 è stato
così modificato dall'art. 5, comma 14 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 14 - L'articolo 42, comma 1 è
stato così modificato dall'art. 5, comma 15 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 15 - L'articolo 42, comma 3 è stato
così modificato dall'art. 5, comma 17 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 16 - L'articolo 43, comma 3 è
stato così modificato dall'art. 5, comma 18 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 17 - Il comma 10-bis all'art. 41 è
stato aggiunto dal comma 20 della legge 426/98.
Rif. 18 - La lettera c) del comma 2
dell'art. 42 è stata abrogata dal comma 21 dell'art. 1 della legge 426/98; il
testo della lettera c) era: "c) le necessarie integrazioni con il Piano
nazionale per la gestione dei rifiuti."
Rif. 19 - Il comma 2 dell'articolo 38 è
stato così modificato dal comma 24 dell'art. 4 della Legge 426/98.
Successivamente è stato modificato dalla legge 31 luglio 2002, n.
179.
Rif. 20 - Il comma 6 dell'art. 41 è stato
così modificato dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 93/2001.
Rif. 21 - Il comma 7 dell'art. 41 è stato
abrogato dal comma 3 dell'art. 10 della legge 93/2001; il testo abrogato era:
«7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
»
Rif. 22 - La lettera e del comma 2
dell'art. 41 è stata così modificata dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il
testo precedente era:
«e) assicura la necessaria
cooperazione tra i Consorzi di cui all’articolo 40;»
Rif. 23 - La lettera h del comma 2
dell'articolo 41 è stata così modificata dalla Legge 31 luglio 2002, n.
179.