Titolo II - Gestione degli imballaggi

Art. 34 - Ambito di applicazione - 1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.

   2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.

   3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

   4. [ Rif. 1 ] I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente Titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 31 dicembre 1994.

   5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo è consentita l’immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.

 

Art. 35 - Definizioni - 1. Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d);

g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post-consumo;

h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall’allegato C al presente decreto;

m) recupero di energia: l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all’allegato B al presente decreto;

p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli Enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , o loro concessionari;

t) consumatore: l’utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 37.

 

Art. 36 - Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio - 1. L’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;

c-bis) [ Rif. 2 ] l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

   2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa", l’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la Pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;

b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;

c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;

d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.

   3.  Le informazione di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) [ Rif. 3 ] il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

   4. [ Rif. 4 ] In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell’Unione Europea, con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell’applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della sanità.

   5. [ Rif. 5 ] Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

 

Art. 37 - Obiettivi di recupero e di riciclaggio - 1. Per conformarsi ai principi di cui all’articolo 36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell’allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.

  2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , i dati di rispettiva competenza, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all’ANPA ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 . Le predette comunicazioni possono essere presentate dai Consorzi di cui all’articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.

   3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dell’ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell’ambito del Programma Triennale dell’ambiente.

   4. [ Rif. 6 ] Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato.

   5. Il Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato notificano alla Commissione dell’Unione Europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , la relazione sull’attuazione delle disposizioni del presente Titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell’ambito del Titolo medesimo.

5-bis. [ Rif. 7 ] Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997.

 

Art. 38 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori - 1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

   2. [ Rif. 19 ] Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi. A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.

   3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo, possono:

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei Consorzi di cui all’articolo 40;

c) mettere in atto un sistema cauzionale.

   4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

   5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all’articolo 40 devono dimostrare all’Osservatorio di cui all’articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:

a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

   6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’articolo 42.

   7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’articolo 40, sono tenuti a presentare all’Osservatorio sui rifiuti di cui all’articolo 26 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

   8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai Consorzi di cui all’articolo 40, fatti salvi l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 54.

   9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

   10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

 

Art. 39 - Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione - 1. La Pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

   2. [ Rif. 8 ] Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.

   2-bis. [ Rif. 9 ]  La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

   2-ter. [ Rif. 9 ] I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).

   2-quater. [ Rif. 9 ] Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate.

 

Art. 40 - Consorzi - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, e il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i produttori che non provvedono ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.

   2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

   3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.

   4. [ Rif. 10 ] Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’articolo 42.

   5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 l’elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

 

Art. 41 - Consorzio Nazionale Imballaggi - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.

   2.  Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) [ Rif. 11 ] elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, «comma 4», il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l’attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i Consorzi di cui all’articolo 40, anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero;  [ Rif. 22 ]

f) garantisce il necessario raccordo tra l’amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell’attuazione del Programma generale;

h) [ Rif. 23 ] ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

   3.  Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l’ANCI al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) [ Rif. 12 ] l’entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai Comuni, determinati  secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

   4. L’accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 26, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

   5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

   6. [ Rif. 20 ] Il CONAI ha personalità giuridica di diritto privato ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i contributi dei consorziati.

   7. [ Rif. 21 ] Abrogato.

   8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell’ambiente e dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

   9. [ Rif. 13 ] I Consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall’articolo 9-quater, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , cessano di funzionare all’atto della costituzione del Consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei Consorzi obbligatori di cui all’articolo 9-quater, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa tipologia di materiale.

   10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nominano d’intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

   10-bis. [ Rif. 17 ] In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonchè le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori.

 

Art. 42 - Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 1. [ Rif. 14 ] Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

   2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell’ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) [ Rif. 18 ] Abrogata

   3. [ Rif. 15 ] Il Programma generale è trasmesso per il parere all’Osservatorio sui rifiuti di cui all’articolo 26 ed è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma.

   4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, e, successivamente, dall’inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall’Osservatorio di cui all’articolo 26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni .

   5. I piani regionali di cui all’articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 43 - Divieti - 1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

   2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

   3. [ Rif. 16 ] A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall’Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.

   4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:

a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;

b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;

c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.

   5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell’Unione europea:

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).

Note esplicative:

Rif. 1 - L'articolo 34, comma 4 è stato così modificato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 2 - La lettera c-bis dell'articolo 36, comma 1 è stata aggiunta dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 3 - L'articolo 36, comma 3, lettera b) è stata così modificata dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 4 - L'articolo 36, comma 4 è stato così modificato dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 5 - L'articolo 36, comma 5 è stato così modificato dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 6 - L'articolo 37, comma 4 è stato così modificato dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 389/97. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 36 è stato soppresso dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14. Il periodo soppresso era:

«Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.»

Rif. 7 - Il comma 5-bis dell''articolo 37 è stata aggiunto dall'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 8  - L'articolo 39, comma 2 è stato così modificato dall'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 389/97. Successivamente è stato modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.

Rif. 9 - I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 39 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 9 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 10 - L'articolo 40, comma 4 è stato così modificato dall'art. 5, comma 10 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 11 - L'articolo 41, comma 2, lettera c) è stato così modificato dall'art. 5, comma 11 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 12 - L'articolo 41, comma 3, lettera a) è stato così modificato dall'art. 5, commi 12 e 13 del D.Lgs

Rif. 13 - L'articolo 41, comma 9 è stato così modificato dall'art. 5, comma 14 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 14 -  L'articolo 42, comma 1 è stato così modificato dall'art. 5, comma 15 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 15 - L'articolo 42, comma 3 è stato così modificato dall'art. 5, comma 17 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 16 -  L'articolo 43, comma 3 è stato così modificato dall'art. 5, comma 18 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 17 - Il comma 10-bis all'art. 41 è stato aggiunto dal comma 20 della legge 426/98.

Rif. 18 - La lettera c) del comma 2 dell'art. 42 è stata abrogata dal comma 21 dell'art. 1 della legge 426/98; il testo della lettera c) era: "c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti."

Rif. 19 - Il comma 2 dell'articolo 38 è stato così modificato dal comma 24 dell'art. 4 della Legge 426/98. Successivamente è stato modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.

Rif. 20 - Il comma 6 dell'art. 41 è stato così modificato dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 93/2001.

Rif. 21 - Il comma 7 dell'art. 41 è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 10 della legge 93/2001; il testo abrogato era: «7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti. »

Rif. 22 - La lettera e del comma 2 dell'art. 41 è stata così modificata dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il testo precedente era:

«e) assicura la necessaria cooperazione tra i Consorzi di cui all’articolo 40;»

Rif. 23 - La lettera h del comma 2 dell'articolo 41 è stata così modificata dalla Legge 31 luglio 2002, n. 179.