Capitolo I - Principi generali
Art.
1 -
Campo d’applicazione - 1. Il
presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni
specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente
decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
2.
[ Rif.1
] Le Regioni a
statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel
rispetto delle disposizioni in esso contenute che costituiscono principi
fondamentali della legislazione statale ai sensi dell’articolo 117, comma 1 ,
della Costituzione.
3. Le
disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma
economico-sociale nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 2
- Finalità - 1. La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente
decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti
devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente
e, in particolare:
a) senza determinare rischi per
l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da
rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e
i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La
gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il
conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le Regioni e gli
Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle
disposizione che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche
mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati
qualificati.
Art.
3 -
Prevenzione della produzione di
rifiuti - 1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito
delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria,
la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti
mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite,
in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti
economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei
prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché
lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione
dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di
vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e
l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro
smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei
rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche
appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di
appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e
contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Art. 4 -
Recupero dei
rifiuti - 1. Ai
fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per
ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e
la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l’utilizzazione principale dei
rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere
considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine
di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4.
[ Rif.
2 ] Le autorità
competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i
soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie
prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di
stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto
delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.
Art. 5 -
Smaltimento
dei rifiuti - 1.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti
da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti
potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero.
3. Lo
smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più
perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali
ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei
rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le
tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e
della salute pubblica.
4. A partire
dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di
incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su
base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal 1°
gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi
regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , qualora gli aspetti territoriali e
l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza
servita lo richiedano.
6. Dal 1°
gennaio 2000 [ Rif. 72 ] è consentito smaltire in
discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme
tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero
e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all’allegato B.
Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il
Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, può
autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni
tecniche e delle norme vigenti in materia.
6-bis.
[ Rif.
3 ]
L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e
gli interventi previsti per superare la situazione di necessita', con
particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti
da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle
stesse, nonche' alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini
dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90
giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale
termine l'intesa si intende acquisita.
Art.
6 -
Definizioni - 1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od
oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui
attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei
rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di
queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l’operazione di
prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) [ Rif. 77 ] raccolta differenziata: la
raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee;
g) smaltimento: le operazioni
previstenell’allegato B;
h) recupero: le operazioni previste
nell’allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti:
uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione
dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di
smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D 15 dell’allegato B, nonché le attività di recupero consistenti
nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13
dell’allegato C;
m) deposito temporaneo: il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti alle seguenti condizioni:
1 – i rifiuti depositati
non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2 – [ Rif.
4 ] i rifiuti
pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita' in
deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi
in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito
temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito
temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3 – [ Rif.
4 ] i rifiuti non
pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantita' in
deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non
pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del
deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non
supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il
deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole
minori;
4 – il deposito
temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5 – devono essere
rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti
pericolosi;
6 –
Soppresso [ Rif.
5 ]
n) bonifica: ogni intervento di
rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
o) messa in sicurezza: ogni
intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
rispetto alla matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il
combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato
all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un
adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con
apposite norme tecniche;
q) composto da rifiuti: prodotto
ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i
gradi di qualità.
Art.
7 -
Classificazione - 1. Ai fini
dell’attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono
rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche
ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da
aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da
esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono
rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e
agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle
attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attività di scavo; [ Rif. 79 ]
c) [ Rif. 83 ] i rifiuti da lavorazioni
industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera
f-quater)
d) i rifiuti da lavorazioni
artigianali;
e) i rifiuti da attività
commerciali;
f) i rifiuti da attività di
servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività
sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature
deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e
simili fuori uso e loro parti.
l-bis) [ Rif. 81 ] il combustibile derivato da
rifiuti.
4.
[ Rif.
6 ] Sono
pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D
sulla base degli allegati G, H ed I.
Art. 8
- Esclusioni - 1. Sono esclusi dal
campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi
nell’atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di
legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla
prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali
o dallo sfruttamento delle cave;
c) [ Rif.
7 ] le carogne ed
i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non
pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali
litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione
dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei
prodotti vegetali eduli;
c-bis) [ Rif. 85 ] i residui e le eccedenze
derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione,
destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge
14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
normativa;
d) Soppresso [ Rif.
8 ]
e) le acque di scarico, esclusi i
rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
f-bis) [ Rif. 76 ] le terre e le rocce da scavo
destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da
bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità
stabiliti dalle norme vigenti; [ Rif. 79 ]
f-ter) [ Rif. 76 ] i materiali vegetali non
contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto
del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di
scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.
f-quater) [ Rif. 84 ] il coke da petrolio utilizzato
come combustibile per uso industriale.
1-bis. [ Rif.
69 ] Non sono in
ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni
di minerali e di materiali da cava
2. Soppresso [ Rif.
9 ].
3. Soppresso
[ Rif.
9 ].
4. Soppresso [ Rif.
9 ].
Art.
9 -
Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi - 1. [ Rif.
10 ] È vietato
miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi di
cui all'allegato G con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga
al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o
con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi
dell’articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 2,
comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti.
3. Fatta
salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 51, comma 5, chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla
separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, comma
2.
Art.
10 -
Oneri e finalità dei produttori e dei
detentori - 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono
a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o
ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell’allegato B al
presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il
produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti
priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi
autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai
soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le
modalità previste dall’articolo 16 del presente decreto.
3. La
responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti
è esclusa:
a) in caso di conferimento dei
rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) [ Rif.
11 ] in caso di
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all’articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza
del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della
mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti
tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla
regione.
Art.
11 -
Catasto dei rifiuti - 1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , provvede con proprio decreto alla
riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475 , e successive modificazioni, in modo da
assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai
fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del
sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70 , utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo
Europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità
Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità
europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il
Catasto è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso
l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) e in Sezioni
regionali o delle Province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e
delle Province autonome per la protezione dell’ambiente (ARPA) e, ove tali
Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
3.
[ Rif.
12 ] Chiunque
effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti,
compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli
Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono
rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d)
e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , le quantità e le caratteristiche
qualitative dei
rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume
di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e,
limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori
artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre
dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al
Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del
servizio limitatamente alla quantità conferita.
4. I Comuni,
o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 , le seguenti informazioni
relative all’anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani
raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto
alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la
quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di
ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di
gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta
differenziata.
5. Le
Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono
all’elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale
entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge
25 gennaio 1994, n. 70 , delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L’ANPA
elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti,
raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento
e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino
all’emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.
7. La
riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri
ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art.
12 -
Registri di carico e scarico
- 1. [ Rif.
13 ] I soggetti
di cui all’articolo 11, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico
e scarico [ Rif.
62 ], con fogli
numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da
utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni
devono essere effettuate:
a) per i produttori
almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
medesimo;
b) per i soggetti che
effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla
effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e
gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della
transazione relativa;
d) per i soggetti che
effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore
dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il
registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantità, le
caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello
scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento
impiegato.
3.
[ Rif.
14 ] I registri
sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di
smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli
intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei
rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad
eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione.
3-bis. [ Rif.
15 ] I registri
di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione
delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati
titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE
attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e
gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere
tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi
di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4.
[ Rif.
16 ] I soggetti
la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non
pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi,possono adempiere all’obbligo
della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile , mantenendo presso la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le
informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità
di controllo che ne fa richiesta.
6.
[ Rif.
17 ] In attesa
dell’individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli
eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette
modalita' di tenuta dei registri.
6-bis.
[ Rif. 86 ] Sono esonerati dall'obbligo di
cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Art.
13 -
Ordinanze contingibili e
urgenti - 1. [ Rif.
18 ] Fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale,
sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere,
nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche
in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela
della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro
dell’ambiente, al Ministro della sanita' e al presidente della regione entro tre
giorni dall’emissione ad hanno efficacia per un periodo non superiore a sei
mesi.
2. Entro
centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente
della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire
la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei
rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il
Ministro dell’ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere
entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell’inerzia può adottare in
via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le
ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono
adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo
esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le
ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.
Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con
il Ministro dell’ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni,
le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le
ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro
dell’ambiente alla Commissione dell’Unione Europea.
Art.
14 -
Divieto di abbandono - 1.
L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati.
2. È altresì
vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta
salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola
i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed
il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in
danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora
la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti
del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che
subentrano nei diritti della persona stessa.
Art. 15
- Trasporto dei rifiuti - 1. [ Rif.
19 ]
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da
un formulario di identificazione [ Rif.
61 ] dal quale
devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore
e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del
rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso
dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del
destinatario.
2. Il
formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro
esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso
il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,
sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
3. Durante
la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4.
[ Rif.
70 ] Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di
rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
5. Il
modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-bis. [ Rif.
20 ] I
formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati
dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione
dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.
Art.
16 -
Spedizioni transfrontaliere -
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento
CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 , e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Sono
fatti salvi, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93 , gli
accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San
Marino e la Repubblica Italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e
assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 del
regolamento CEE n. 259/93 .
3. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione,
nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli
importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei
rifiuti, di cui all’articolo 27 del regolamento ;
b) le spese amministrative poste a
carico dei notificatori ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1 ;
c) le specifiche modalità per il
trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi
e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di
spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome;
b) l’autorità di transito è il
ministero dell’ambiente;
c) corrispondente è il ministero
dell’ambiente.
5. Le
Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui all’articolo 38
del regolamento CEE n. 259/93 al ministero dell’ambiente, per il successivo
inoltro alla Commissione dell’Unione Europea.
Art.
17 -
Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati da rifiuti - 1. [ Rif.
21 ] Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell’ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della
contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per
il prelievo e l’analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa
in sicurezza, la bonifica del ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché
per la redazione dei progetti di bonifica.
c-bis) tutte le
operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a
batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e
delle falde acquifere.
1 bis. [ Rif.
22 ] I censimenti
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai
luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in
particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.
Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma
con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la
mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le
regioni.
2.
[ Rif.
23 ] Chiunque
cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma
1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento
dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate
e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data , entro 48 ore,
notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti,
nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di
inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore
successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione
al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di
inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il
rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall’evento
che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di
bonifica delle aree inquinate.
3. I
soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono
superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune
approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti
entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà
comunicazione alla Regione. L’autorizzazione indica le eventuali modifiche ed
integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a
favore della Regione per la realizzazione e l’esercizio degli impianti previsti
dal progetto di bonifica medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa in
sicurezza riguarda un’area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e
gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro
sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione
può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora
la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il
rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere
raggiunti neppure con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili, l’autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere
l’adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l’impiego di
tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti
all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l’utilizzo dell’area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. [ Rif.
24 ] Gli
interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base
di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico
entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano
preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico -
sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e
11.
7.
L’autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.
8. Il
completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera
c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente
per territorio.
9.
[ Rif.
25 ] Qualora i
responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d’ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla
Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi
fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10.
[ Rif. 73 ] Gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonchè la realizzazione delle
eventuali misure di sicurezzacostituiscono onere reale sulle aree inquinate di
cui ai commi 2 e 3. L’onere reale deve essere indicato nel certificato di
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
11.
[ Rif.
64 ] Le spese
sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale
delle aree inquinate nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748,
secondo comma, del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese
sono altresí assistite da privilegio generale mobiliare.
11-bis.
[ Rif. 74 ] Nel caso in cui il sito inquinato
sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza
l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale.
12. Le
Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero
degli accertamenti degli organi di controllo un’anagrafe dei siti da bonificare
che individui:
a) gli ambiti interessati, la
caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete
l’intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Regione
intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei
soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso
in cui il mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei
limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve
procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un
apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del
comma 8.
13-bis. [ Rif.
26 ] Le
procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate
ad iniziativa degli interessati.
13-ter.
[ Rif. 75 ] Gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo
vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle
caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli
inquinamenti.
14.
[ Rif.
27 ] I progetti
relativi ad intervento di bonifica di interesse nazionale sono presentati al
ministero dell’ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto
con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,
d’intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli
effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di
recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito
inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I
limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui
al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione e all’allevamento sono
definiti ed approvati di concerto con il ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
15-bis. [ Rif.
63 ] Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le
imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese
industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per
la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente
legislazione.
15-ter. [ Rif.
63 ] Il Ministero
dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di
priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.
Capitolo II - Competenze
Art.
18 -
Competenze dello Stato -
1. Spettano allo Stato:
a) [ Rif.
28 ] le funzioni
di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da
adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri
generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché
l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche
al fine di ridurne la movimentazione;
c) l’individuazione delle iniziative
e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di
deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti,
nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l’individuazione dei flussi
omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di
recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di
settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei
flussi di rifiuti;
f) l’indicazione delle misure atte
ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l’individuazione delle iniziative
e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed recupero di
materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali
recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l’individuazione degli obiettivi
di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri
generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 22, ed il
coordinamento dei piani stessi;
l) l’indicazione dei criteri
generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l’indicazione dei criteri
generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
n) [ Rif.
29 ] la
determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in
relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione
dell’area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti,
rivestono interesse nazionale.
2. Sono
inoltre di competenza dello Stato:
a) l’adozione delle norme tecniche
per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di
rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina
delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di
accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune
sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
d) la determinazione dei criteri
qualitativi e qualiquantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e
dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione di cui all’articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle
procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti
soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle
attività di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta
del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto
dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all’articolo 15;
l) l’individuazione delle tipologie
di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono
essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l’adozione di un modello uniforme
del registro di cui all’articolo 12 e la definizione delle modalità di tenuta
dello stesso, nonché l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del
registro stesso;
n) l’individuazione dei beni durevoli
di cui all’articolo 44;
o) l’aggiornamento degli allegati al
presente decreto;
p) l’adozione delle norme tecniche,
delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive
modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio
da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta
differenziata.
p-bis) [ Rif.
30 ]
l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformita'
alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata dal
Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su
proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova
il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che
non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma
1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del
Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che
non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e
dell’artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e
della navigazione.
Art. 19
- Competenze
delle Regioni - 1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l’adozione e
l’aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22;
b) la regolamentazione delle
attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di
rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione
dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e
l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l’approvazione dei progetti di
nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione
alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l’autorizzazione all’esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di
spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93
attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga
all’ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per
la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in
sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad
autorizzazione;
i) la promozione della gestione
integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad
ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione
della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti
della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione di criteri per
l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
n-bis) [ Rif.
31 ] la
definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di
tipo particolare.
2. Per
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche degli
organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
3. Le
Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree
medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.
4.
[ Rif.
80 ] Le regioni,
sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale
riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e
della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, le
disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il
fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento
del fabbisogno medesimo.
4-bis.
[ Rif. 32 ] Nelle aree portuali la gestione
dei rifiuti prodotti dalle navi e' organizzata dalle autorita' portuali, ove
istituite, o dalle autorita' marittime, che provvedono anche agli adempimenti di
cui agli articoli 11 e 12.
Art.
20 -
Competenze delle Province -
1. In attuazione dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142
, alle Province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative
concernenti la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli
interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) [ Rif.
33 ] il controllo
periodico su tutte le attività di gestione , di intermediazione e
di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni del
presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei
requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33;
e) [ Rif.
34 ]
l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142
, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 22, comma 3,
lettere c) ed e), sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni
plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l’iscrizione delle imprese e
degli Enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e
33 ed i relativi controlli;
g) l’organizzazione delle attività
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti
territoriali ottimali delimitati ai sensi dell’articolo 23.
2. Per
l’esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le Province
possono avvalersi anche delle strutture di cui all’articolo 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall’articolo 8 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 , con le modalità di cui al comma 3, nonché
degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
3. Ai fini
dell’esercizio delle proprie funzioni le Province possono altresì avvalersi di
organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia,
con i quali stipulano apposite convenzioni.
4. Gli
addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e
prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che
producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto
industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti
all’obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il
personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri è
autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349 . Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di
vigilanza e controllo.
6.
[ Rif.
35 ] Nell’ambito
delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati
controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano
rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli
periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto
di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione
dei rifiuti.
Art.
21 -
Competenze dei Comuni - 1. I
Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23.
2. I Comuni
disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in
particolare:
a) le disposizioni per assicurare la
tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento,
della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere
il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una
distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie ad
ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della
pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione per qualità e
quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della
raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani,
ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua.
3.
[ Rif.
36 ] È, inoltre,
di competenza dei Comuni l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti
inquinati ai sensi dell'articolo 17.
4.
Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della
collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei
cittadini e delle loro associazioni.
5. I Comuni
possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e
successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti
speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I Comuni
sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla
gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7.
[ Rif. 87 ] La privativa di cui al
comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e
assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003.
8. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 , e relativi decreti attuativi.
Capitolo III - Piani di gestione dei rifiuti
Art.
22 -
Piani regionali - 1. Le
Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri
stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei
rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei
cittadini, ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. I piani
regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei
volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3.
[ Rif.
37 ] Il piano
regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici
in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono
essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nella Regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali di
cui all’articolo 23, nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) il complesso delle attività e dei
fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza e di economicità, e l’autosufficienza della
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all’articolo 23, nonché ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al
fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle
operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l’individuazione,
da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare
la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire
il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la
regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti
urbani.
h-bis) [ Rif.
38 ] i tipi, le
quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) [ Rif.
38 ] la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma
2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo
particolare.
4. Il piano
regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza
regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5.
Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle
aree inquinate che devono prevedere:
a) [ Rif.
65 ] l’ordine di
priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio
elaborato dall'ANPA;
b) l’individuazione dei siti da
bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di
bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di
materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei
materiali da asportare.
6.
L’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria
per accedere ai finanziamenti nazionali.
7.
[ Rif.
66 ] La Regione
approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso
di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il
Ministro dell’ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere
entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
9.
[ Rif.
39 ] Qualora le
autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale
nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un
grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell’ambiente
diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a
180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell’ambiente può
adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per
l’attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi
anche di commissari delegati.
10. I
provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata
dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al
recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito
cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di
trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e
l’utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11.
[ Rif.
40 ] Sulla base
di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
d’intesa con la Regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31
e 33, la costruzione e l’esercizio o il solo esercizio all’interno
di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti
urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come
materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme
tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori
tecnologie di tutela dell’ambiente;
d) sia garantita una diminuzione
delle emissioni inquinanti.
Art.
23 -
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti
territoriali ottimali - 1. Salvo diversa disposizione stabilita con
legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti
urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di
gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle
prescrizioni del presente decreto.
2. Per
esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province
possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in
tali ambiti territoriali, sia superata la frammentazione della gestione.
3. I Comuni
di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine
perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell’ambito medesimo, organizzano la
gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità.
4. I Comuni
provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche
obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata
dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5.
[ Rif.
41 ] Per le
finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base
della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell’articolo 24 della legge 8 giugno
1990, n.142 , le Province individuano gli Enti locali partecipanti, l’Ente
locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per
l’assicurazione delle convenzioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142 . Dette convenzioni determinano in particolare le procedure
che dovranno essere adottate per l’assegnazione del servizio di gestione dei
rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi
indicati all’articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Decorso
inutilmente il predetto termine le Regioni e le Province autonome provvedono in
sostituzione degli Enti inadempienti.
Art.
24 -
Contributo per lo smaltimento di rifiuti
in discarica - 1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal
sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il
coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , è determinato anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1.
2-bis.
[ Rif. 78 ] Con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo
delle percentuali di cui al comma 1.
Art.
25 -
Accordi e contratti di programma,
incentivi - 1. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può stipulare
appositi accordi e contratti di programma con Enti pubblici o con le imprese
maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli
accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l’attuazione di specifici piani
di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la
promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie
pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei
sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di
materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo
e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione
e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da
ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione
e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l’adozione di tecniche per il
reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche
appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle
sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l’impiego da parte dei soggetti
economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
l) l’impiego di sistemi di controllo
del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria del commercio
e dell’artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di
programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le
associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l’utilizzo
dei sistemi di eco-label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei
beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del
riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure
semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono
comunque garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.
3. I
predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla
produzione agricola.
4. Il
programma triennale di tutela dell’ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n.
305 , individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite
disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di
programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei
medesimi.
Art.
26 -
Osservatorio nazionale sui
rifiuti - 1. [ Rif.
42 ] Al fine di
garantire l’attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con
particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, è istituito, presso il
ministero dell’ambiente, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso
denominato Osservatorio. L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all’elaborazione ed
all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione, nonché
alla definizione ed all’aggiornamento permanente di un quadro di riferimento
sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul
Programma Generale di prevenzione di cui all’articolo 42 e lo trasmette per
l’adozione definitiva al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato ed alla Conferenza Stato regioni;
d) predispone il Programma generale
di prevenzione di cui all’articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi
non provveda nei termini previsti;
e) verifica l’attuazione del
Programma Generale di cui all’articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi
di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e
smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di
cui all’articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l’approvazione al Ministro
dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato;
h) verifica i livelli di qualità dei
servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale
sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell’ambiente, dell’industria , del commercio e
dell’artigianato e della sanità.
2.
[ Rif.
43 ]
L’Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ed è composto,
da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) 3 designati dal Ministro
dell’ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) 2 designati dal Ministro
dell’industria, di cui uno con funzioni di vicePresidente;
c) 1 designato dal Ministro della
sanità;
d) 1 designato dal Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) [ Rif.
44 ] uno
designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) [ Rif.
44 ] uno
designato dalla Conferenza Stato regioni.
3.
[ Rif.
45 ] I membri
durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri
dell’Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’ambiente ed il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
4.
[ Rif.
46 ] Con decreto
del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalità organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria
tecnica.
5. All’onere
derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio e della
Segreteria tecnica, pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il Comitato nazionale imballaggi di
cui all’articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati.
Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro
ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell’ambiente. Le
spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle
entrate.
5-bis. [ Rif.
67 ] Al fine di
consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio
nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5,
è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente".
Capitolo IV - Autorizzazioni e iscrizioni
Art.
27 -
Approvazione del progetto e
autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti
di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare
apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di
igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla
domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente
ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione nomina
un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti
degli Enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il
richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
informazioni e chiarimenti.
3. Entro
novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei
progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli
elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla
normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni
con i relativi atti alla Giunta regionale.
4. Per
l’istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi degli organismi
individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
5. Entro
trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base
delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso
in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497 , e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 82, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431 .
7. Le
Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l’intervento sostitutivo in
caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le
procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di
varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito
delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.
9.
Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di
autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di
cui all’articolo 28. In tal caso la Regione autorizza le operazioni di
smaltimento e di recupero contestualmente all’adozione del provvedimento che
autorizza la realizzazione dell’impianto.
Art.
28 -
Autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero - 1. L’esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla Regione
competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della
relativa istanza da parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi
di cui all’articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di
rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con
particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature
utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità
dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in
materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di
recupero;
f) i limiti di emissione in
atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di
quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche
e integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni
di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l’idoneità del soggetto
richiedente.
2. I rifiuti
pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente
catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è
rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che
decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
4. Quando a
seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti questi non
risultino conformi all’autorizzazione di cui all’articolo 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di
autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest’ultima è
sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale
temine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest’ultimo conforme
all’autorizzazione, l’autorizzazione stessa è revocata.
5.
[ Rif.
47 ] Fatti salvi
l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di
cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).
6.
[ Rif.
48 ] Il controllo
e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e
maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L’autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente
non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 16, nel
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli
impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione
volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato
ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede
di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul
territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima
dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla Regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla
campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e
l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché
l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni
integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo
svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell’ambiente o della salute pubblica.
Art.
29 -
Autorizzazione di impianti di ricerca e
di sperimentazione - 1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono
ridotti alla metà per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di
impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attività di gestione degli
impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una
potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate
dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che
devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata
dell’autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che può essere
concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque
superare i due anni.
3. Qualora
il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e
autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato può presentare
istanza al Ministro dell’ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni
di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a
favore dello Stato.
4. In caso
di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto
di vista sanitario l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e
dell’artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.
Art. 30 - Imprese sottoposte ad
iscrizione - 1. L’Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , assume la denominazione di
Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito
denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il
ministero dell’ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica
cinque anni.
2. Il
Comitato nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri
esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e
designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente,
di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, con funzioni di vicePresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e
della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dall’Unione italiana delle
Camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche,
di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali
dell’Albo sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente da emanarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sono composte:
a) dal Presidente della Camera di
commercio o da un membro del Consiglio camerale all’uopo designato, con funzioni
di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente
esperto in rappresentanza della Giunta regionale con funzioni di vicePresidente;
c) da un funzionario o dirigente
esperto in rappresentanza delle Province designato dall’Unione Regionale delle
Province;
d) da un esperto designato dal
Ministro dell’ambiente.
4.
[ Rif.
68 ] Le imprese
che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i
trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore
degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento
e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all’Albo. L’iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio
delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei
rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5.
[ Rif.
49 ] L’iscrizione
di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e
di annullamento dell’iscrizione, nonché , dal 1 gennaio 1998,
l’accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla Sezione
regionale dell’Albo della Regione ove ha sede legale l’interessato, in
conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale.
6.
[ Rif.
60 ] Con decreti
del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo,
nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d’iscrizione, le
modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a
favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti
principi:
a) individuazione di requisiti
univoci per l’iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente
normativa sull’autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera
a);
c) trattamento uniforme dei
componenti delle Sezioni regionali, per garantire l’efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese
attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d’iscrizione.
7. In attesa
dell’emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare,
rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell’Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all’articolo 1 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 . L’iscrizione all’Albo è
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575 .
8.
[ Rif.
50 ] Fino
all’emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica
dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore delle relative norme
tecniche.
9. Restano
valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d’iscrizione presentate
all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di
cui all’articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , e successive modificazioni
ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10.
[ Rif.
51 ] Il possesso
dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione
all’Albo delle aziende speciali, dei Consorzi e delle società di cui
all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che esercitano i servizi di
gestione dei rifiuti, è garantito dal Comune o dal consorzio di comuni.
L’iscrizione all’Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di
inizio di attività del Comune o del consorzio di comuni alla Sezione regionale
dell’Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte
nell’interesse del Comune medesimo o dei Consorzi ai quali il Comune stesso
partecipa.
11. Avverso
i provvedimenti delle Sezioni regionali dell’Albo gli interessati possono
promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso
al Comitato nazionale dell’Albo. 12. Alla segreteria dell’Albo è destinato
personale comandato da amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro del tesoro.
13. Agli
oneri per il funzionamento del Comitato nazionale delle Sezioni regionali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d’iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro
dell’ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 , non si applica
alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell’Albo.
15. Per le
attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , in scadenza, sono
prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data
di efficacia dell’iscrizione all’Albo o a quella della decisione definitiva sul
provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i
provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle
predette autorizzazioni.
16.
[ Rif.
52 ] Le imprese
che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti «sottoposti a
procedure semplificate ai sensi» dell’articolo 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui
al comma 6 e sono iscritte all’Albo previa comunicazione di inizio di attività
alla Sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve
essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata «da idonea documentazione
predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato
nazionale» dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l’origine
e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della
raccolta;
c) [ Rif.
53 ] la
rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo
utilizzato ai requisiti stabiliti dall’Albo in relazione ai tipi di rifiuti da
trasportare;
d) [ Rif.
54 ] il rispetto
delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e
di capacità finanziaria.
16-bis.[ Rif.
55 ] Entro dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni
regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia
territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività
di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi
dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro
il 15 gennaio 1998.
17. Alla
comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
17-bis.
[ Rif. 88 ] Sono esonerati dall'obbligo di
cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Capitolo V - Procedure semplificate
Art.
31 -
Determinazione delle attività e delle
caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure
semplificate - [ Rif.
56 ] 1. Le
procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con
decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le
attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di
attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni
in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di
recupero di cui all’allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di
cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede
all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme
e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di
recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da
non recare pregiudizio all’ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da
rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) [ Rif.
71 ] i limiti di
emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di
incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio
del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994 , e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995 , pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni
tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici
produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti
pericolosi;
c) sia garantita la produzione di
una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La
emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in
primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all’allegato II del
regolamento CEE n. 259/93 , e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la
tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e
l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato è tenuto a versare alla
Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e del tesoro.
6. La
costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni,
delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata
dal Dpr 24 maggio 1988, n. 203 , e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L’autorizzazione all’esercizio nei predetti
impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli
articoli 27 e 28.
7. Alle
denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano,
altresì, le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241 .
Art. 32
- Autosmaltimento - 1. A condizione che
siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 31, le attività di smaltimento di rifiuti
non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attività alla Provincia territorialmente competente.
2. Le norme
tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le
caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei
rifiuti;
c) le condizioni per la
realizzazione e l’esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell’impianto
di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni
nell’ambiente.
3. La
Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A
tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla
quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e
delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche
di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora
la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero
di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall’amministrazione.
5. La
comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e,
comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano
sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
Art. 33 - Operazioni di
recupero - [ Rif.56
] 1. A
condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 31, l’esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente
competente.
2. Le
condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di
attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime
impiegabili;
2. la provenienza, i tipi
e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche
alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal
presente articolo;
3. le prescrizioni
necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti
ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per
la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime
impiegabili;
2. provenienza, i tipi e
caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni
specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni
presenti in sito;
4. altri requisiti
necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni
necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La
Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A
tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla
quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche
e delle condizioni specifiche di cui al comma l;
b) il possesso dei requisiti
soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si
intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di
recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono
destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche
dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora
la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero
di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall’amministrazione.
5. La
comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in
caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6.
[ Rif.
57 ] Sino
all’adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e
comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione
previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della
direttiva 91/689/CEE, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque
effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell’allegato 3 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994 ,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, e nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio
1995 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si
considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale
data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7.
[ Rif.
58 ] La procedura
semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle
variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti
individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di
emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l’autorizzazione
di cui all’articolo 15, lettera a) del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 .
8. Le
disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività
di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e
di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti
provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei
rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto
delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) [ Rif. 82 ] Soppressa
9. Fermi
restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all’articolo
31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti nonché fatta salva l’osservanza degli altri vincoli a
tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente,
determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative all’utilizzazione dei rifiuti
come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate
alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I
rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del
comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui
all’allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli
10, comma 3, 11, 12, e 15 nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle
attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme
ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le
condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1
sono comunicate alla Commissione dell’Unione Europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. [ Rif.
59 ] Le
operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del
presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione
di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le
operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9
dell'allegato C.
12-ter.
[ Rif.
59 ] Fatto salvo
quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3
stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva
non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita'
di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati
alle predette operazioni.
Note informative
curate dal redattore
Rif.
1
- L'articolo 1, comma 2 è stato così modificato dall'art. 1 comma 1 del
D.Lgs. 389/97
Rif.
2 -
L'articolo 4, comma 4 è stato così modificato dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs.
389/97
Rif.
3 - Il
comma 6-bis è stato aggiunto dall'articolo 1 comma 3 del D.Lgs.
389/97
Rif.
4 - I
numeri 2) e 3) dell'articolo 6, comma 1, lettera m) sono stati così
sostituiti dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 389/97
Rif.
5 - Il
numero 6) dell'articolo 6 comma 1 lettera m è stato soppresso dall'art. 1 comma
5 del D.Lgs. 389/97. Il testo soppresso era: " 6 - deve essere data notizia alla
Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi."
Rif.
6 -
L'articolo 7, comma 4 è stato così modificato dall'art. 1 comma 6 del D.Lgs.
389/97
Rif.
7 -
L'articolo 8, comma 1, lettera c) è stato così modificato dall'art. 1 comma 7
del D.Lgs. 389/97
Rif.
8 - La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è stata soppressa dall'art. 1 comma 8 del
D.Lgs. 389/97. Il testo soppresso era: " le attività di trattamento degli scarti
che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e
alle modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , e
successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono
fertilizzanti anche con l’impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 33".
Rif.
9 - i
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 sono stati soppressi dall'art. 1 comma 9 del
D.Lgs. 389/97. Il testo dei commi soppressi era:
" 2. Sono altresì esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i materiali litoidi o
vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole o di conduzione dei fondi
rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti
vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte
finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed
istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di
lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita' di scavo".
" 3. Le attivita' di
recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei
rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo
per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono
escluse dal campo di applicazione del presente decreto".
" 4. Le disposizioni del
presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al
consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche
norme di tutela igienico-sanitaria".
Rif.
10 -
L'articolo 9, comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 comma 10 del D.Lgs.
389/97
Rif.
11
- L'articolo 10, comma 3, lettera b) è stato così modificato dall'art. 1
comma 11 e 12 del D.Lgs. 389/97.
Rif.
12
- L'articolo 11, comma 3 è stato così modificato dall'art. 1 comma 13,
14 e 15 del D.Lgs. 389/97 e successivamente dal comma 16 dell'art. 1 della
Legge 426/98.
Rif.
13
- L'articolo 12, comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 comma 16 e 17
del D.Lgs. 389/97.
Rif.
14
- L'articolo 12, comma 3 è stato così modificato dall'art. 1 comma 18 e 19
del D.Lgs. 389/97.
Rif.
15 -
L'articolo 12 comma 3-bis e' stato inserito dall'art. 1 comma 20 del
D.Lgs. 389/97.
Rif.
16
- L'articolo 12, comma 4 è stato così modificato dall'art. 1 comma 21 del
D.Lgs. 389/97.
Rif.
17
- L'articolo 12, comma 6 è stato così modificato dall'art. 1 comma 22 del
D.Lgs. 389/97.
Rif.
18
- L'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo sono stati così
modificati dall'art. 1 comma 23 e 24 del D.Lgs. 389/97.
Rif.
19 -
L'articolo 15, comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 comma 25 del D.Lgs.
389/97.
Rif.
20 - Il
comma 5-bis dell'articolo 15 è stato inserito dall'art. 1 comma 26 del D.Lgs.
389/97.
Rif.
21 -
L''articolo 17, comma 1 è stato così modificato dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs.
389/97 e successivamente dall'art. 1 comma 8 della legge 426/98.
Rif.
22 - Il
comma 1-bis è stato inserito dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs.
389/97.
Rif.
23 -
L'articolo 17, comma 2, lettera a) è stato così modificato dall'art. 2 comma 3
del D.Lgs. 389/97.
Rif. 24 - Il comma 6-bis dell'articolo 17
è stato inserito dall'art. 2 comma 4 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 25 - L'articolo 17, comma 9 è
stato così modificato dall'art. 2 comma 5 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 26 - Il comma 13-bis
dell'articolo 17 è stato inserito dall'art. 2 comma 6 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 27 - L'articolo 17, comma 14 è
stato così modificato dall'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 28 - L'articolo 18, comma 1,
lettera a) e' stato così modificata dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 29 - L'articolo 18, comma 1,
lettera n) e' stato così modificata dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 30 - La lettera p-bis, comma
2, articolo 18 è stata aggiunta dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 31 - La lettera n-bis,
comma 1, articolo 19 è stata aggiunta dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 32 - Il comma 4-bis
dell'articolo 19 è stato aggiunto dall'art. 3 comma 5 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 33 - L'articolo 20, comma 1,
lettera c) e' stato così modificata dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 34 - L'articolo 20, comma 1,
lettera e) e' stato così modificata dall'art. 3 comma 7 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 35 - L'articolo 20, comma 6 e' stato
così modificato dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 36 - L'articolo 21, comma 3 e' stato
così modificato dall'art. 3 comma 9 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 37 - L''articolo 22, comma 3,
lettera e) e' stata così modificata dall'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 38 - Le lettere h-bis e h-ter sono
state aggiunte dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs 389/97.
Rif. 39 - L'articolo 22, comma 9 e' stato
così modificato dall'art. 3 comma 12 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 40 - L'articolo 22, comma 11 e'
stato così modificato dall'art. 3 comma 13 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 41 - L'articolo 23, comma 5 e' stato
così modificato dall'art. 3 comma 14 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 42 - L'articolo 26, comma 1, lettera
c) e' stata così modificata dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 43 - L'articolo 26, comma 2 e' stato
così modificato dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 44 - Le lettere d-bis e d-ter
dell'art. 26, comma 2 sono state aggiunte dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 45 - L'articolo 26, comma 3 e' stato
così modificato dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 46 - L'articolo 26, comma 4 e' stato
così modificato dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 47 - L'articolo 28, comma 5 e' stato
così modificato dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 48 - L'articolo 28, comma 6 e' stato
così modificato dall'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 49 - L'articolo 30, comma 5 e' stato
così modificato dall'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 50 - L'articolo 30, comma 8 e' stato
così modificato dall'art. 4 comma 9 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 51 - L'articolo 30, comma 10 e'
stato così modificato dall'art. 4 comma 10 del D.Lgs. 389/97. Il secondo periodo
dell''articolo 30, comma 10 è stato così modificato dall'art. 4 comma 11 del
D.Lgs. 389/97.
Rif. 52 - L'articolo 30, comma 16 è
stato così modificato dall'art. 4 comma 12 del D.Lgs. 389/97. Il secondo periodo
dell''articolo 30, comma 16 è stato così modificato dall'art. 4 comma 13 del
D.Lgs. 389/97.
Rif. 53 - La lettera c)
dell'articolo 30, comma 16 è stata così modificata dall'art. 4 comma 14 del
D.Lgs. 389/97.
Rif. 54 - La lettera d) dell'articolo 30,
comma 16 è stata così modificata dall'art. 4 comma 15 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 55 - Il comma 16-bis dell'articolo
30 è stato inserito dall'art. 4 comma 16 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 56 - D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Rif. 57 - L'articolo 33, comma 6 è stato
così modificato dall'art. 4 comma 17 e 18 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 58 - L'articolo 33, comma 7 è stato
così modificato dall'art. 4 comma 19 del D.Lgs. 389/97.
Rif. 59 - I commi 12-bis e 12-ter
dell'articolo 33 sono stati aggiunti dall'articolo 4 comma 20 del D.Lgs.
389/97.
Rif. 60 - Vedere il DECRETO 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di
attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
( Pubblicato sulla G.U. del 25.11.1998,
n. 276)
Rif. 61 - Vedere il Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 - Regolamento recante
la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei
rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. ( pubblicato sulla G.U. n° 109 del 13 maggio
1998)
Rif. 62 - Vedere D.M. 148/98 n. 110 -
Definizione del modello dei registri di carico-scarico dei rifiuti ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs. 22/97 (pubblicato
sulla G.U. n° 110 del 14/05/1998)
Rif. 63 - I commi 15-bis e 15-ter
dell'art. 17 sono stati inseriti dal comma 9 della legge 426/98.
Rif. 64 - Il comma 11 dell'art. 17 è
stato così modificato dal comma 11 della dell'art. legge 426/98; successivamente
è stato così modificato dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 93/2001.
Rif. 65 - La lettera a) del comma 5
dell'art. 22 è stata così midificata dal comma 12 dell'art. 1 della legge
426/98.
Rif. 66 - Il comma 7 dell'articolo 22 è
stato osì modificato dal comma 13 dell'art. 1 legge 426/98.
Rif. 67 - Il comma 55-vis dell'articolo
26 è stato aggiunto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 426/98.
Rif. 68 - Il comma 4 dell'art. 30 è stato
così modificato dal comma 19 dell'art. della Legge 426/98.
Rif. 69 - Il comma 1-bis dell'articolo 8
è stato aggiunto dal comma 22 dell'art. 4 della Legge 426/98.
Rif. 70 - Il comma 4 dell'articolo 15 è
stato così modificato dal comma 23 dell'art. 4 della Legge 426/98.
Rif. 71 - L'ultimo periodo della lettera
b), comma 3, dell'art. 31 è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4 della legge n.
128 del 24 aprile 1998 (legge Comunitaria 1995-1997)
Rif. 72 - Il termine del 1° gennaio 2000
indicato all'articolo 5, comma 6, è stato prorogato dal decreto legge 500/99 sino alla data di entrata in vigore del
provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26
aprile 1999, che fissera' modalita', termini e condizioni per lo smaltimento in
discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.
Con decreto-legge 286/2001 il termine è stato di nuovo differito
fino all'adozione delle norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge.
Rif. 73 - Il comma 10 dell'art. 17 è
stato così modificato dal comma 1 dell'art. 9 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 -
Disposizioni in campo ambientale.
Rif. 74 - Il comma 11-bis dell'art. 17 è
stato aggiunto dal comma 3 dell'art. 9 delle legge 93/2001.
Rif. 75 - Il comma 13-ter dell'art. 17 è
stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 9 delle legge 93/2001.
Rif. 76 - Le lettere f-bis e f-ter del
comma 1 dell'art. 8 sono state aggiunte dal comma 1 dell'art. 10 delle legge
93/2001.
Rif. 77 - La lettera f del comma 1
dell'art. 6 è stata così modificata dal comma 1 dell'art. 12 della legge
93/2001. Il testo soppresso era :«compresa la frazione organica umida, destinate
al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;»
Rif. 78 - Il comma 2-bis dell'art. 24 è
stato aggiunto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 93/2001.
Rif. 79 - La LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive", definisce le condizioni e i requisiti che
le rocce e terra da scavo devono possedere per essere escluse dalla normativa
sui rifiuti.
Rif. 80 - Il comma 4 dell'art. 19 è stato
così sostituito dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il testo precedente
era:
«4. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni emanano norme affinché
gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di
carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.»
Il comma 4 dell'art. 19 è
stato così modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.
Rif. 81 - La lettera l-bis del comma 3 dell'articolo 7 è
stata aggiunta dall'art. 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452.
Successivamente, in sede di conversione in legge del decreto (legge 27 febbraio
2002, n. 16) la lettera l-bis
è stata nuovamente modificata.
La lettera l-bis è stata così modificata dalla
legge 31 luglio 2002, n. 179. le parole soppresse erano:
«qualora non rivesta le
caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.»
Rif. 82 - La lettera c del comma 8
dell'articolo 33 è stata soppressa dall'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452 convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16. Il testo della lettera era:
«c) dell’impiego di combustibile da
rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma
1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera
p) dell’articolo 6. »
Rif. 83 - La lettera c del comma 3
dell'art. 7 è stata così modificata dall'art. 1 del DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22 "Disposizioni urgenti per
l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da
petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione". Il testo precedente
era:
«c) i rifiuti da lavorazioni
industriali;»
Rif. 84 - La lettera f-quater del comma 1
dell'art. 8 è stata aggiunta dall'art. 1 del DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22 "Disposizioni urgenti per
l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da
petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione".
Rif. 85 - Le lettera c-bis dell'articolo
8 è stata aggiunta dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.
Rif. 86 - Il comma 6-bis dell'articolo 12
è stato aggiunto dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.
Rif. 87 - Il comma 7 dell'articolo 21 è
stato così sostituito dalla legge 31 luglio 2002, n. 179. Il testo precedente
era:
«7. La privativa di cui
al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino
nell’accordo di programma di cui all’articolo 22, comma 11, ed alle attività di
recupero dei rifiuti assimilati.»
Rirf. 88 - Il comma 17-bis dell'articolo
30 è stato aggiunto dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.