TITOLO I - Gestione dei rifiuti

Capitolo I - Principi generali

Art. 1 - Campo d’applicazione - 1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

   2. [ Rif.1 ] Le Regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell’articolo 117, comma 1 , della Costituzione.

   3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 2 - Finalità - 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

   2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

   3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.

   4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizione che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

 

Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti - 1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;

d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

 

Art. 4 - Recupero dei rifiuti - 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

   2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

   3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

   4. [ Rif. 2 ] Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

 

Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti - 1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

   2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

   3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

   4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.

   5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

   6. Dal 1° gennaio 2000 [ Rif. 72  ] è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all’allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.

   6-bis. [ Rif. 3 ] L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessita', con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonche' alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.

 

Art. 6 - Definizioni - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) [ Rif. 77 ] raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

g) smaltimento: le operazioni previstenell’allegato B;

h) recupero: le operazioni previste nell’allegato C;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell’allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell’allegato C;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1 – i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2 – [ Rif. 4 ] i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3 – [ Rif. 4 ] i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

4 – il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5 – devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6 – Soppresso [ Rif. 5 ]

n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;

o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alla matrici ambientali circostanti;

p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

q) composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

 

Art. 7 - Classificazione - 1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

   2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

   3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; [ Rif. 79 ]

c) [ Rif. 83 ] i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

l-bis) [ Rif. 81 ] il combustibile derivato da rifiuti.

   4.  [ Rif. 6 ] Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.

 

Art. 8 - Esclusioni - 1.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) [ Rif. 7 ] le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

c-bis) [ Rif. 85 ] i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;

d) Soppresso [ Rif. 8 ]

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso.

f-bis) [ Rif. 76 ] le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; [ Rif. 79 ]

f-ter) [ Rif. 76 ] i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

f-quater) [ Rif. 84 ] il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale.

1-bis. [ Rif. 69 ] Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava

2. Soppresso [ Rif. 9 ].

3. Soppresso [ Rif. 9 ].

4. Soppresso [ Rif. 9 ].

 

Art. 9 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi - 1.  [ Rif. 10 ] È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi di cui all'allegato G con rifiuti non pericolosi.

   2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

   3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2.

 

Art. 10 - Oneri e finalità dei produttori e dei detentori - 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell’allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

   2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 16 del presente decreto.

   3.  La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) [ Rif. 11 ] in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.

 

Art. 11 - Catasto dei rifiuti - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo Europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994.

   2. Il Catasto è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) e in Sezioni regionali o delle Province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell’ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.

   3. [ Rif. 12 ] Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

   4. I Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 , le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 49;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

   5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all’elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 , delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L’ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.

   6. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

   7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

Art. 12 - Registri di carico e scarico - 1. [ Rif. 13 ] I soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico [ Rif. 62 ], con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono annotare  le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

   2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

   3.  [ Rif. 14 ] I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

   3-bis. [ Rif. 15 ] I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

   4. [ Rif. 16 ] I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi,possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile , mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

   5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.

   6. [ Rif. 17 ] In attesa dell’individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri.

   6-bis. [ Rif. 86 ] Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

 

Art. 13 - Ordinanze contingibili e urgenti - 1. [ Rif. 18 ] Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’ambiente, al Ministro della sanita' e al presidente della regione entro tre giorni dall’emissione ad hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

   2. Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell’inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

   3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

   4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

   5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell’ambiente alla Commissione dell’Unione Europea.

 

Art. 14 - Divieto di abbandono - 1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

   2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

   3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

   4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

 

Art. 15 - Trasporto dei rifiuti - 1. [ Rif. 19 ]  Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione [ Rif. 61 ] dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

   2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

   3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

   4. [ Rif. 70 ] Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

   5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. [ Rif. 20 ]   I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

 

Art. 16 - Spedizioni transfrontaliere - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 , e successive modifiche ed integrazioni.

   2. Sono fatti salvi, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93 , gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93 .

   3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all’articolo 27 del regolamento ;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1 ;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.

   4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome;

b) l’autorità di transito è il ministero dell’ambiente;

c) corrispondente è il ministero dell’ambiente.

   5. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui all’articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al ministero dell’ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione Europea.

 

Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti - 1. [ Rif. 21 ] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1 bis. [ Rif. 22 ] I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

   2.  [ Rif. 23 ] Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data , entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

   3. I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

   4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L’autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l’esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un’area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

   5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

   6. Qualora la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l’autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l’adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l’impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l’utilizzo dell’area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

  6-bis. [ Rif. 24 ] Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico - sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

   7. L’autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.

   8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

   9. [ Rif. 25 ] Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi  nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

   10. [ Rif. 73 ] Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonchè la realizzazione delle eventuali misure di sicurezzacostituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L’onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .

   11. [ Rif. 64 ] Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresí assistite da privilegio generale mobiliare.

   11-bis. [ Rif. 74 ] Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

   12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un’anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l’intervento di bonifica;

c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

   13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.

  13-bis. [ Rif. 26 ]  Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

  13-ter. [ Rif. 75 ]  Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli inquinamenti.

   14. [ Rif. 27 ] I progetti relativi ad intervento di bonifica di interesse nazionale sono presentati al ministero dell’ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, d’intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

   15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione e all’allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

   15-bis. [ Rif. 63 ] Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

   15-ter. [ Rif. 63 ] Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.

 

Capitolo II - Competenze

Art. 18 - Competenze dello Stato - 1.  Spettano allo Stato:

a) [ Rif. 28 ] le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;

d) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

g) l’individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;

h) l’individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi;

l) l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

m) l’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

n) [ Rif. 29 ] la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.

   2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l’adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all’articolo 15, commi 1 e 5;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all’articolo 15;

l) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

m) l’adozione di un modello uniforme del registro di cui all’articolo 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

n) l’individuazione dei beni durevoli di cui all’articolo 44;

o) l’aggiornamento degli allegati al presente decreto;

p) l’adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.

p-bis) [ Rif. 30 ] l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.

   3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

   4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell’artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.

 

Art. 19 - Competenze delle Regioni - 1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, in deroga all’ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;

n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

n-bis) [ Rif. 31 ] la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

   2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .

   3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

   4. [ Rif. 80 ] Le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.

   4-bis. [ Rif. 32 ] Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e' organizzata dalle autorita' portuali, ove istituite, o dalle autorita' marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.

 

Art. 20 - Competenze delle Province - 1.   In attuazione dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , alle Province competono, in particolare:

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;

c) [ Rif. 33 ] il controllo periodico su tutte le attività di gestione , di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni del presente decreto;

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

e) [ Rif. 34 ] l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 22, comma 3,  lettere c) ed e), sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

f) l’iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;

g) l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell’articolo 23.

   2. Per l’esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le Province possono avvalersi anche delle strutture di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 , con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .

   3. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le Province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

   4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all’obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

   5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 . Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

   6.  [ Rif. 35 ] Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.

 

Art. 21 - Competenze dei Comuni - 1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23.

   2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

   3.  [ Rif. 36 ] È, inoltre, di competenza dei Comuni l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.

   4. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

   5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

   6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

   7. [ Rif. 87 ]  La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003.

   8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e relativi decreti attuativi.

Capitolo III - Piani di gestione dei rifiuti

Art. 22 - Piani regionali - 1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

   2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

   3.  [ Rif. 37 ] Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 23, nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l’autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

e) i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

h-bis) [ Rif. 38 ] i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

h-ter) [ Rif. 38 ] la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

   4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

   5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) [ Rif. 65 ] l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;

b) l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

   6. L’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

   7. [ Rif. 66 ] La Regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

   8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

   9. [ Rif. 39 ] Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell’ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell’ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l’attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.

   10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

e) favorire la realizzazione e l’utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

   11. [ Rif. 40 ] Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l’esercizio o il solo esercizio all’interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell’ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

 

Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali - 1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

   2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali, sia superata la frammentazione della gestione.

   3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell’ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

   4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

   5. [ Rif. 41 ] Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142 , le Province individuano gli Enti locali partecipanti, l’Ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l’assicurazione delle convenzioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l’assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all’articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Decorso inutilmente il predetto termine le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione degli Enti inadempienti.

 

Art. 24 - Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica - 1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

   2. Il coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

  2-bis. [ Rif. 78 ] Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1.

 

Art. 25 - Accordi e contratti di programma, incentivi - 1. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con Enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:

a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

   2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:

a) promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di eco-label e di eco-audit;

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.

   3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.

   4. Il programma triennale di tutela dell’ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 , individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei medesimi.

 

Art. 26 - Osservatorio nazionale sui rifiuti - 1. [ Rif. 42 ] Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, è istituito, presso il ministero dell’ambiente, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione, nonché alla definizione ed all’aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul Programma Generale di prevenzione di cui all’articolo 42 e lo trasmette per l’adozione definitiva al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed alla Conferenza Stato regioni;

d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all’articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;

e) verifica l’attuazione del Programma Generale di cui all’articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all’articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l’approvazione al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

h) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell’ambiente, dell’industria , del commercio e dell’artigianato e della sanità.

   2. [ Rif. 43 ] L’Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ed è composto, da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) 3 designati dal Ministro dell’ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) 2 designati dal Ministro dell’industria, di cui uno con funzioni di vicePresidente;

c) 1 designato dal Ministro della sanità;

d) 1 designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) [ Rif. 44 ] uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) [ Rif. 44 ] uno designato dalla Conferenza Stato regioni.

   3. [ Rif. 45 ] I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell’Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

   4. [ Rif. 46 ] Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria tecnica.

   5. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria tecnica, pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Comitato nazionale imballaggi di cui all’articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell’ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.

   5-bis. [ Rif. 67 ] Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".

Capitolo IV - Autorizzazioni e iscrizioni

Art. 27 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni.

   2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti degli Enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

   3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta regionale.

   4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .

   5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

   6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 .

   7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

   8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.

   9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all’articolo 28. In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto.

 

Art. 28 - Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero - 1. L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla Regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche e integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l’idoneità del soggetto richiedente.

   2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

   3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.

   4. Quando a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui all’articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale temine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest’ultimo conforme all’autorizzazione, l’autorizzazione stessa è revocata.

   5. [ Rif. 47 ] Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).

   6.  [ Rif. 48 ] Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

   7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica.

 

Art. 29 - Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione - 1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

   2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.

   3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

   4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell’artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.

 

Art. 30 - Imprese sottoposte ad iscrizione - 1. L’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il ministero dell’ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.

   2. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell’ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con funzioni di vicePresidente;

c) uno dal Ministro della sanità;

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalle Regioni;

f) uno dall’Unione italiana delle Camere di commercio;

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le Sezioni regionali dell’Albo sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all’uopo designato, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della Giunta regionale con funzioni di vicePresidente;

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle Province designato dall’Unione Regionale delle Province;

d) da un esperto designato dal Ministro dell’ambiente.

   4. [ Rif. 68 ] Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

   5. [ Rif. 49 ] L’iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell’iscrizione, nonché , dal 1 gennaio 1998, l’accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla Sezione regionale dell’Albo della Regione ove ha sede legale l’interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

   6. [ Rif. 60 ] Con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d’iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti univoci per l’iscrizione, al fine di semplificare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l’efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d’iscrizione.

   7. In attesa dell’emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 . L’iscrizione all’Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575 .

   8. [ Rif. 50 ] Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.

   9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d’iscrizione presentate all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

   10. [ Rif. 51 ] Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle aziende speciali, dei Consorzi e delle società di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal Comune o dal consorzio di comuni. L’iscrizione all’Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del Comune o del consorzio di comuni alla Sezione regionale dell’Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell’interesse del Comune medesimo o dei Consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.

   11. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell’Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell’Albo. 12. Alla segreteria dell’Albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

   13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

   14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 , non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell’Albo.

   15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

   16. [ Rif. 52 ] Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti «sottoposti a procedure semplificate ai sensi» dell’articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all’Albo previa comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata «da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale» dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantità, la natura, l’origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la frequenza media della raccolta;

c) [ Rif. 53 ] la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall’Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

d) [ Rif. 54 ] il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

   16-bis.[ Rif. 55 ] Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.

   17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

   17-bis. [ Rif. 88 ] Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Capitolo V - Procedure semplificate

Art. 31 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate - [ Rif. 56 ] 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

   2. Con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all’allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

   3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) [ Rif. 71 ] i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 , e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.

   4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all’allegato II del regolamento CEE n. 259/93 , e successive modifiche ed integrazioni.

   5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato è tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro.

   6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal Dpr 24 maggio 1988, n. 203 , e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L’autorizzazione all’esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

   7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

 

Art. 32 - Autosmaltimento - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 31, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.

   2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;

c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti;

d) le caratteristiche dell’impianto di smaltimento;

e) la qualità delle emissioni nell’ambiente.

   3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

   4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall’amministrazione.

   5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

   6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

 

Art. 33 - Operazioni di recupero - [ Rif.56   ]  1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 31, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.

   2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1. le quantità massime impiegabili;

2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1. le quantità massime impiegabili;

2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.

   3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma l;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

   4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall’amministrazione.

   5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

   6. [ Rif. 57 ] Sino all’adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell’allegato 3 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio 1995 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata.

   7. [ Rif. 58 ] La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’articolo 15, lettera a) del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 .

   8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) [ Rif. 82 ] Soppressa

   9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all’articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l’osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

   10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all’allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15 nonché alle relative norme sanzionatorie.

   11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

   12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell’Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

   12-bis. [ Rif. 59 ] Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.

   12-ter. [ Rif. 59 ] Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

 

Note informative curate dal redattore

Rif. 1 - L'articolo 1, comma 2 è stato così modificato dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 389/97

Rif. 2 - L'articolo 4, comma 4 è stato così modificato dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 389/97

Rif. 3 -  Il comma 6-bis è stato aggiunto dall'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 389/97

Rif. 4 -  I   numeri 2) e 3) dell'articolo 6, comma 1, lettera m) sono stati così sostituiti dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 389/97

Rif. 5 -  Il numero 6) dell'articolo 6 comma 1 lettera m è stato soppresso dall'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 389/97. Il testo soppresso era: " 6 - deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi."

Rif. 6 -  L'articolo 7, comma 4 è stato così modificato dall'art. 1 comma 6 del D.Lgs. 389/97

Rif. 7 -  L'articolo 8, comma 1, lettera c) è stato così modificato dall'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 389/97

Rif. 8 -  La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è stata soppressa dall'art. 1 comma 8 del D.Lgs. 389/97. Il testo soppresso era: " le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l’impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33".

Rif. 9 -  i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 sono stati soppressi dall'art. 1 comma 9 del D.Lgs. 389/97. Il testo dei commi soppressi era:

" 2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita' di scavo".

" 3. Le attivita' di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto".

" 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria".

Rif. 10 - L'articolo 9, comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 comma 10 del D.Lgs. 389/97

Rif. 11 - L'articolo 10, comma 3, lettera b) è stato così modificato dall'art. 1 comma 11 e 12 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 12 - L'articolo 11, comma 3 è stato così modificato dall'art. 1 comma 13, 14  e 15 del D.Lgs. 389/97 e successivamente dal comma 16 dell'art. 1 della Legge 426/98.

Rif. 13 - L'articolo 12, comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 comma 16 e 17 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 14 - L'articolo 12, comma 3 è stato così modificato dall'art. 1 comma 18 e 19 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 15 - L'articolo 12 comma 3-bis  e' stato inserito dall'art. 1 comma 20 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 16 - L'articolo 12, comma 4 è stato così modificato dall'art. 1 comma 21 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 17 - L'articolo 12, comma 6 è stato così modificato dall'art. 1 comma 22 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 18 - L'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo sono stati così modificati dall'art. 1 comma 23 e 24 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 19 - L'articolo 15, comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 comma 25 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 20 - Il comma 5-bis dell'articolo 15 è stato inserito dall'art. 1 comma 26 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 21 - L''articolo 17, comma 1 è stato così modificato dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 389/97 e successivamente dall'art. 1 comma 8 della legge 426/98.

Rif. 22 - Il comma 1-bis  è stato inserito dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 23 - L'articolo 17, comma 2, lettera a) è stato così modificato dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 24 - Il comma 6-bis dell'articolo 17 è stato inserito dall'art. 2 comma 4 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 25 -  L'articolo 17, comma 9 è stato così modificato dall'art. 2 comma 5 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 26 -  Il comma 13-bis dell'articolo 17 è stato inserito dall'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 27 - L'articolo 17, comma 14  è stato così modificato dall'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 28 -  L'articolo 18, comma 1, lettera a) e' stato così modificata dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 29 -  L'articolo 18, comma 1, lettera n) e' stato così modificata dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 30 - La lettera  p-bis, comma 2, articolo 18 è stata aggiunta dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 31 -  La lettera  n-bis, comma 1, articolo 19 è stata aggiunta dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 32 -  Il comma 4-bis dell'articolo 19 è stato aggiunto dall'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 33 -  L'articolo 20, comma 1, lettera c) e' stato così modificata dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 34 -  L'articolo 20, comma 1, lettera e) e' stato così modificata dall'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 35 - L'articolo 20, comma 6 e' stato così modificato dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 36 - L'articolo 21, comma 3 e' stato così modificato dall'art. 3 comma 9 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 37 - L''articolo 22, comma 3, lettera e) e' stata così modificata dall'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 38 - Le lettere h-bis e h-ter sono state aggiunte dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs 389/97.

Rif. 39 - L'articolo 22, comma 9 e' stato così modificato dall'art. 3 comma 12 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 40 - L'articolo 22, comma 11 e' stato così modificato dall'art. 3 comma 13 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 41 - L'articolo 23, comma 5 e' stato così modificato dall'art. 3 comma 14 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 42 - L'articolo 26, comma 1, lettera c) e' stata così modificata dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 43 - L'articolo 26, comma 2 e' stato così modificato dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 44 - Le lettere d-bis e d-ter dell'art. 26, comma 2 sono state aggiunte dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 45 - L'articolo 26, comma 3 e' stato così modificato dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 46 - L'articolo 26, comma 4 e' stato così modificato dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 47 - L'articolo 28, comma 5 e' stato così modificato dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 48 - L'articolo 28, comma 6 e' stato così modificato dall'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 49 - L'articolo 30, comma 5 e' stato così modificato dall'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 50 - L'articolo 30, comma 8 e' stato così modificato dall'art. 4 comma 9 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 51 - L'articolo 30, comma 10 e' stato così modificato dall'art. 4 comma 10 del D.Lgs. 389/97. Il secondo periodo dell''articolo 30, comma 10 è stato così modificato dall'art. 4 comma 11 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 52 - L'articolo 30, comma 16  è stato così modificato dall'art. 4 comma 12 del D.Lgs. 389/97. Il secondo periodo dell''articolo 30, comma 16 è stato così modificato dall'art. 4 comma 13 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 53 - La   lettera c) dell'articolo 30, comma 16 è stata così modificata dall'art. 4 comma 14 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 54 - La lettera d) dell'articolo 30, comma 16 è stata così modificata dall'art. 4 comma 15 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 55 - Il comma 16-bis dell'articolo 30 è stato inserito dall'art. 4 comma 16 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 56 - D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Rif. 57 - L'articolo 33, comma 6 è stato così modificato dall'art. 4 comma 17 e 18 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 58 - L'articolo 33, comma 7 è stato così modificato dall'art. 4 comma 19 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 59 - I commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 33 sono stati aggiunti dall'articolo 4 comma 20 del D.Lgs. 389/97.

Rif. 60 - Vedere il DECRETO 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. ( Pubblicato sulla G.U. del 25.11.1998, n. 276)

Rif. 61 - Vedere il Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. ( pubblicato sulla G.U. n° 109 del 13 maggio 1998)

Rif. 62 - Vedere D.M. 148/98 n. 110 - Definizione del modello dei registri di carico-scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22/97 (pubblicato sulla G.U. n° 110 del 14/05/1998)

Rif. 63 - I commi 15-bis e 15-ter dell'art. 17 sono stati inseriti dal comma 9 della legge 426/98.

Rif. 64 - Il comma 11 dell'art. 17 è stato così modificato dal comma 11 della dell'art. legge 426/98; successivamente è stato così modificato dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 93/2001.

Rif. 65 - La lettera a) del comma 5 dell'art. 22 è stata così midificata dal comma 12 dell'art. 1 della legge 426/98.

Rif. 66 - Il comma 7 dell'articolo 22 è stato osì modificato dal comma 13 dell'art. 1 legge 426/98.

Rif. 67 - Il comma 55-vis dell'articolo 26 è stato aggiunto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 426/98.

Rif. 68 - Il comma 4 dell'art. 30 è stato così modificato dal comma 19 dell'art. della Legge 426/98.

Rif. 69 - Il comma 1-bis dell'articolo 8 è stato aggiunto dal comma 22 dell'art. 4 della Legge 426/98.

Rif. 70 - Il comma 4 dell'articolo 15 è stato così modificato dal comma 23 dell'art. 4 della Legge 426/98.

Rif. 71 - L'ultimo periodo della lettera b), comma 3, dell'art. 31 è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4 della legge n. 128 del 24 aprile 1998 (legge Comunitaria 1995-1997)

Rif. 72 - Il termine del 1° gennaio 2000 indicato all'articolo 5, comma 6, è stato prorogato dal decreto legge 500/99 sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissera' modalita', termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001. Con decreto-legge 286/2001 il termine è stato di nuovo differito fino all'adozione delle norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Rif. 73 - Il comma 10 dell'art. 17 è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 9 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale.

Rif. 74 - Il comma 11-bis dell'art. 17 è stato aggiunto dal comma 3 dell'art. 9 delle legge 93/2001.

Rif. 75 - Il comma 13-ter dell'art. 17 è stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 9 delle legge 93/2001.

Rif. 76 - Le lettere f-bis e f-ter del comma 1 dell'art. 8 sono state aggiunte dal comma 1 dell'art. 10 delle legge 93/2001.

Rif. 77 - La lettera f del comma 1 dell'art. 6 è stata così modificata dal comma 1 dell'art. 12 della legge 93/2001. Il testo soppresso era :«compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;»

Rif. 78 - Il comma 2-bis dell'art. 24 è stato aggiunto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 93/2001.

Rif. 79 - La LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", definisce le condizioni e i requisiti che le rocce e terra da scavo devono possedere per essere escluse dalla normativa sui rifiuti.

Rif. 80 - Il comma 4 dell'art. 19 è stato così sostituito dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il testo precedente era:

«4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.»

Il comma 4 dell'art. 19 è stato così modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.

Rif. 81 - La lettera l-bis del comma 3 dell'articolo 7 è stata aggiunta dall'art. 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452. Successivamente, in sede di conversione in legge del decreto (legge 27 febbraio 2002, n. 16) la lettera l-bis è stata nuovamente modificata.

La lettera l-bis è stata così modificata dalla legge 31 luglio 2002, n. 179. le parole soppresse erano:

«qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.»

Rif. 82 - La lettera c del comma 8 dell'articolo 33 è stata soppressa dall'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Il testo della lettera era:

«c) dell’impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell’articolo 6. »

Rif. 83 - La lettera c del comma 3 dell'art. 7 è stata così modificata dall'art. 1 del DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22 "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione". Il testo precedente era: 

«c) i rifiuti da lavorazioni industriali;»

Rif. 84 - La lettera f-quater del comma 1 dell'art. 8 è stata aggiunta dall'art. 1 del DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22 "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione".

Rif. 85 - Le lettera c-bis dell'articolo 8 è stata aggiunta dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.

Rif. 86 - Il comma 6-bis dell'articolo 12 è stato aggiunto dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.

Rif. 87 - Il comma 7 dell'articolo 21 è stato così sostituito dalla legge 31 luglio 2002, n. 179. Il testo precedente era:

«7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell’accordo di programma di cui all’articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.»

Rirf. 88 - Il comma 17-bis dell'articolo 30 è stato aggiunto dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.