Proposta “ammazza privacy” per gli avvocati!
di Andrea Lisi (Avvocato del Foro di Lecce, titolare del sito www.scint.it, Direttore della Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, RDEGNT, Milano, Nyberg Editore)
Gli avvocati vogliono sottrarsi del tutto all’applicazione della normativa sul corretto trattamento dei dati personali? A quanto pare sì! Sembra inverosimile, ma è in questi giorni in Commissione giustizia della Camera dei Deputati una proposta di legge (d’iniziativa dei deputati Fanfani, Rosato, Acquarone, Annunziata, Biondi, Colasio, Delbono, Fastarol, Iannuzzi, Molinari, Formino, Piattelli, Ruggieri, Vitali) che prevede la non applicabilità del D.Lgs. 196/2003 per la categoria degli avvocati!
Qualche anno fa circolava una divertente barzelletta nei corridoi dei tribunali italiani: gli avvocati non sono tenuti ad osservare la normativa sulla protezione dei dati personali, perché per dovere deontologico già rispettano la riservatezza dei loro clienti!
Ebbene dopo sonore risate e prese in giro relative al paradosso contenuto in questa furba pretesa dell’azzeccagarbugli di evitare l’applicazione nei suoi uffici della normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 – normativa criticabile per alcuni suoi aspetti, ma pur regolamentazione necessaria e generale – si è appresa l’incredibile notizia che qualcuno aveva preso sul serio quella “voce di corridoio”: l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (l’OUA - www.oua.it) nel 2004 ha effettivamente formulato una richiesta di questo tipo (si veda la proposta di emendamento sulla privacy approvato dall'Assemblea dell’OUA il 9/11 luglio 2004 alla pagina www.oua.it/convegni/giustizia%20crisi%20perenne/009.htm)! Infatti, con motivate e articolate argomentazioni, si è chiesto ufficialmente all’organo legislativo di inserire un nuovo articolo nel corposo testo normativo dedicato alla protezione dei dati personali, l’art. 3 bis che così avrebbe dovuto recitare:
Il D. Lgs. 196/03 non si applica ai professionisti iscritti negli albi degli avvocati e nei registri dei praticanti abilitati per i fatti o i dati conosciuti e trattati in ragione della loro attività professionale, comunque espletata, anche in via conciliativa o stragiudiziale.
È riconosciuta all'avvocato e al praticante abilitato la potestà di accedere ai dati necessari all'esercizio dell'attività difensiva ai fini del suo corretto espletamento.
Entro due anni dalla pubblicazione del presente testo normativo il CNF è delegato ad elaborare un codice di comportamento attuativo dei principi di tutela dei dati personali, coordinato con l'esigenza primaria di garantire l'esercizio del diritto di difesa, contenente anche le relative sanzioni. Tale codice verrà quindi trasmesso al Ministro di Giustizia il quale, udito il Consiglio di Stato per il parere di conformità ai detti principi, lo recepirà nell'ordinamento con proprio decreto.
In tale contesto, i compiti di vigilanza e quelli relativi alle comunicazioni in generale attribuiti all'Autorità Garante dei dati personali, saranno attribuiti ad apposita sezione del CNF.
Le ragioni della necessaria, indispensabile disapplicazione della normativa per gli avvocati sarebbero tutte riassumibili nel dovere deontologico di riservatezza nei confronti del cliente, già da tempo cuore pulsante del rapporto professionale intercorrente tra l’avvocato e il proprio cliente. Infatti, secondo l’art. 9 - dovere di segretezza e riservatezza - del Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002) è dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I - L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
In poche parole, secondo l’OUA, l'attività professionale dell'avvocato già da tempo presuppone il trattamento dei dati personali dei clienti, delle controparti, dei terzi, finalizzato alla difesa dei diritti del proprio assistito in ogni sede e la disciplina legislativa e regolamentare già vigente, e quindi prevede per l'Avvocato l'obbligo di rispetto del segreto professionale e del correlativo diritto alla riservatezza del cittadino.
Prosegue l’OUA, d'altro canto il diritto di difesa costituzionalmente garantito al cittadino, che si esercita attraverso l'attività dell'avvocato, deve prevalere, in ipotesi di conflitto, anche sul diritto alla riservatezza. L'Avvocatura non ritiene quindi legittima né opportuna, la vigilanza o il controllo su di sé di organi terzi, estranei alla propria giurisdizione interna, ritenendo pertanto che qualsiasi controllo o verifica non possa avvenire se non nell'ambito dei meccanismi di autogoverno della professione legale. Infine, il testo unico in materia di protezione dei dati personali approvato con d.lvo 30/06/2003 n° 196 contiene una disciplina estremamente complessa, articolata, composta da norme di difficile coordinamento ed interpretazione (…) e grava il professionista di incombenze ed adempimenti formali, spesso illogici, incompatibili con l'organizzazione degli studi e, soprattutto, del tutto inutili rispetto al fine concreto della protezione.
Per tali motivi, l’OUA ha chiesto per i professionisti iscritti negli albi degli avvocati e nei registri dei praticanti abilitati l’eliminazione totale di tale “inutile” normativa, pur con l’impegno entro due anni di autogovernarsi attraverso un emanando Codice di autodisciplina!
Appare a tutti evidente la distorsione nella lettura della normativa operata dall’OUA, pur di eliminare dagli uffici degli avvocati gli “inutili, gravosi impegni-privacy”! In verità, l’adempimento di necessarie misure di sicurezza minime e idonee per proteggere dati delicatissimi come quelli sensibili e giudiziari si rende assolutamente necessario per un professionista come l’avvocato, perché altrimenti l’importante impegno contenuto nell’art. 9 del Codice deontologico rischierebbe di diventare un vuoto richiamo nell’evoluzione tecnologica della Società dell’Informazione.
Il “Codice Privacy”, pur con le sue innegabili difficoltà applicative (ben chiare a tutti, non solo agli avvocati), deve essere visto ovviamente come un indispensabile completamento del Codice deontologico, non certo come un inutile orpello alla propria attività professionale.
Chi usa pc, archivi elettronici, Internet per la propria professione oggi deve fare i conti con concetti nuovi, come virus informatici, accessi non autorizzati ai propri archivi, politiche di disaster recovery, trojan, sicurezza informatica, necessario back-up dei dati, etc. altrimenti i rischi nel trattamento elettronico dei dati personali favoriranno una inevitabile elusione di principi, certamente propri della professione di avvocato, ma che verrebbero anche involontariamente violati! Non basta più la buona volontà nel trattare i dati del cliente ad assicurare la riservatezza nella Società dell’Informazione!
In ogni caso, quella pomposa, per certi aspetti incredibile, indicazione dell’OUA, se pur criticabilissima, conteneva dei giusti richiami a tenere in considerazione la peculiarità di alcune professioni, come quella forense e, quindi, a sviluppare in seno al Consiglio Nazionale Forense un codice di autodisciplina; tale presa d’atto potrebbe anche condividersi, purchè quel Codice di autodisciplina sia teso, non a completare i principi dell’art. 9 del Codice deontologico forense in assoluta assenza di una disciplina legislativa che si intenderebbe abrogare totalmente per la professione dell’avvocato, ma a meglio integrare e “interpretare” il D. Lgs. 196/03 per quella specifica categoria di professionisti. E tutto questo è, infatti, già previsto nello stesso “Codice Privacy”, dove all’art. 12 si promuove proprio il necessario sviluppo di codici di deontologia e buona condotta per le varie categorie interessate!
In fin dei conti, se è vero come è vero che l’avvocato è da sempre intrinsecamente tenuto a rispettare in maniera sostanziale la privacy del proprio cliente, allora quale paura dovrebbe avere di controlli da parte di autorità indipendenti tesi a far rispettare proprio questi principi?
Oggi, invece, ci tocca leggere una inquietante notizia: è arrivata in Commissione giustizia una proposta di legge che tende ad escludere in toto l'applicabilità del Codice della Privacy agli avvocati (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0065710.pdf). Secondo l’art. 1 di questa Proposta di Legge le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si
applicano agli avvocati regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.
In questa Proposta di legge è stato anche eliminato il riferimento, più che opportuno, alla necessaria implementazione di un Codice di comportamento attuativo dei principi di tutela dei dati personali, come da precedente proposta dell’OUA!
Insomma, la barzelletta potrebbe diventare triste, pericolosa realtà dall’alto di una strana, innegabile voglia di liberarsi una volta per tutte di questa nuova, faticosa normativa (1)! E perché poi non dovrebbero fare altrettanto i medici o notai? O i gestori di alberghi, da sempre attenti alla riservatezza dei loro clienti e delle loro compagnie nelle stanze occupate? E così via?…
Una legge del genere - che si spera non possa mai entrare in vigore (e a prescindere dal fatto che essa possa avere seri problemi a passare il vaglio di legittimità costituzionale e che essa rischierebbe comunque la disapplicazione per contrasto con la normativa comunitaria sul trattamento dei dati personali) - darebbe il via alla lenta inesorabile cancellazione di una normativa comunque utile, anche se opportunamente modificabile e integrabile con successivi codici deontologici.
Insomma, evitiamo scorciatoie e cerchiamo di capire veramente come proteggere con efficacia i dati personali nostri e dei nostri clienti, soprattutto quelli sensibili e giudiziali, all’interno del vorticoso processo di trasparenza dell’individuo che caratterizza l’ultima evoluzione tecnologica della nostra società: perché soltanto questo è lo scopo della normativa sul corretto trattamento dei dati personali in Italia e in Europa. Normativa, certamente migliorabile, ma non per questo del tutto inutile!
Note
(1) Per quanto attiene agli altri adempimenti "fastidiosi" della normativa in questione, come l’informativa e il consenso al trattamento, appare utile ricordare che il testo di legge e le interpretazioni “agevolative” fornite dal CNF e dal Garante, già hanno operato una doverosa semplificazione per chi esercita la professione forense, con particolare riferimento anche ai terzi (controparte, testimoni, etc.) necessariamente coinvolti nell'espletamento del dovere di difesa e delle garanzie comunque accordate alle esigenze di giustizia (si vedano, in proposito, le autorizzazioni generali nn. 4 e 7 e il vademecum del CNF.
Inserito il 29/07/2005 | E-Privacy