Statuto Ufficiale CIDUE

TITOLO I COSTITUZIONE — SEDE FINALITA

ART.1.) E'costituita l'Associazione denominata “CONSIGLIO ITALIANO DELLE PERSONE CON DISABILITA PER I RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA” avente la finalità di collaborare con gli organi comunitari per la promozione di iniziative riguardanti la previdenza, l'assistenza e la sicurezza sociale delle persone con disabiìità. Fanno parte del “CONSIGLIO ITALIANO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie che esercitano la propria attività su tutto il territorio nazionale. L'appartenenza al Consiglio non preclude alle associazioni membre di appartenere ad associazioni europee per la difesa degli interessi presso le autorità italiane e presso quelle comunitarie. Nell’ambito dell’Unione europea, il Consiglio è un‘organizzazione non governativa.

ART.2.) Il Consiglio è organo di consultazione delle autorità governative italiane e delle istituzioni comunitarie ai fini della definizione e attuazione di una politica europea di sicurezza sociale per le persone con disabilità. Per la realizzazione di tale finalità, le associazioni costituenti il Consiglio si impegnano a collaborare nell'ambito europeo per il migliore inserimento e la massima integrazione delle persone con disabilità in tutti i campi della vita sociale. Il Consiglio promuove in seno all'Unione Europea le esigenze delle persone con disabilità in Italia per assicurare il mantenimento delle realizzazioni positive conseguite e contribuire alla loro estensione in ciascuno dei Paesi membri. Per il raggiungimento di questo scopo mantiene stretti contatti con gli altri organismi operanti nel campo dell'assistenza e della sicurezza sociale delle persone con disabilità.

ART.3.) Il Consiglio ha la sua sede legale in Roma. La sua durata è illimitata.

TITOLO II - DEI SOCI

ART.4) Il Consiglio si compone di soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori le associazioni firmatarie del presente statuto ed atto costitutivo. Sono soci ordinari le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie che esercitano la propria attività su tutto il territorio nazionale. Il Comitato Direttivo definirà i requisiti necessari per essere considerate associazioni nazionali ai fini dell'ammissibilità come soci ordinari.

ART.5) Lammissione dei soci ordinari è deliberata dal Comitato Direttivo.

ART.6) La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione. L'espulsione è disposta dal Comitato Direttivo per gravi motivi. Il socio può proporre ricorso all'assemblea generale.

TITOLO III - ORGANI E CARICHE SOCIALI

ART.7) Sono organi del Consiglio Italiano delle persone con disabilità per i rapporti con l'Unione Europea l'Assembiea Generale, il Comitato Direttivo e il Presidente.

ART.8.) Le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO IV - DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART.9) I L’assemblea generale è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari, i quali sono rappresentati dai propri Presidenti o da persone da essi delegate.

ART.10) L'assemblea Qenerale si riunisce almeno una volta all'annO e ogni qualvolta sia convocata dal Comitato direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti dei soci.

ART.11,) Le cOnVOcazioni sono fatte almeno 15 giorni prima della data fissata e indicano l'ordine del giorno su cui discutere nonchè la data della seconda convocazione qualora alla prima non partecipi il numero sufFiciente di soci a norma del successivo terzo comma. Presiede l‘assemblea il Presidente. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza qualificata dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti. Ogni associazione dispone di un solo voto. Tutte le votazioni, riguardanti persone, avvengono a scrutinio segreto.

ART.12.) L'assemblea generale:

1) elegge i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero da un minimo di tre ad un massimo di nove nonchè il proprio rappresentante in sede al Forum Europeo delle persone con disabilità;
2) approva la relazione morale, la relazione programmatica, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
3) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione di cui al precedente art.6.

TITOLO V - DEL COMITATO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

ART.13.) Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti fra i quali il Presidente e due vice Presidenti.

ART 14.) Il Comitato direttivo elegqe nel proprio seno a scrutinio segreto il Presidente e due Vice Presidenti. Nomina, tra i soci oppure tra persone di riconosciuta professionalità, il Segretario—Tesoriere, i cui compiti sono stabiliti al successivo art.19. L'incarico di Segretario Tesoriere è gratuito.

ART.15.) Il Comitato direttivo si riunisce almeno tre volte l‘anno e almeno un mese prima delle riunioni del Forum europeo delle persone con disabilità. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei propri membri.

ART.16.) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART.17.) Il Comitato direttivo ha durata triennale.

ART.18) Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio Italiano delle persone con disabilità per i rapporti con l'Unione Europea. Dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Convoca 1'assemblea generale e ne fissa l'ordine del giorno. In caso di impedimento, è sostituito dal vice Presidente più aziano.

TITOLO VI - GESTIONE FINANZIARIA

ART.19.) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e da tutti gli altri contributi e beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo perverranno all‘associazione.

ART.20.) Il Consiglio ha la responsabilità di gestire per la copertura delle spese ed il finanziamento di attività promozionali i contributi che gli pervengono dall‘Unione Europea, dallo Stato e da Enti pubblici o privati. La gestione di tali risorse è demandata al Segretario—Tesoriere, che esegue le deliberazioni del Comitato direttivo. Il Segretario—Tesoriere predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che venqono sottoposti per l'approvazione al Comitato direttivo ed all’Assemblea generale. L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART.21.) Le eventuali modi fiche al presente statuto dovranno essere approvate da almeno due terzi dei componenti dell‘assemblea generale. Parimenti, per scioglimento del Consiglio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci.

F.to Agostino Silei
Cesareo Franco
Matarrese Sabina
Antonietta Cannata
Giovanni Francesco
Giuseppe Trieste
Ida Collu
Lambrilli Alvido
Luca Pancalli
Daniele Tommaso
Cesare Magarotto
Teste Fasoli Alessandra
Teste Paola Macrì Notaio